Italian court allows taxpayer to pay unified contribution only for explicitly challenged acts, not those merely referenced by the judge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal regarding the calculation of the unified contribution for tax penalties. The taxpayer challenged only three tax notices but paid the contribution for all acts, including an 'intimation to pay' that the lower court referenced but which was not formally contested. The court ruled that referencing an act in a judgment does not automatically make it the subject of the appeal, establishing that the contribution is due only for explicitly challenged acts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12, Art. 19 D.Lgs. n. 546/1992; Art. 13 D.Lgs. n. 115/2002: For the payment of the unified contribution in tax proceedings, not every act to which the judge refers in his ruling becomes an appealed act; therefore, if the taxpayer appeals exclusively against specific acts, the contribution is due only in relation to those acts, even if the judge makes evaluations regarding other acts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Flavio Catalano, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avv.ti Alessandro Borghesi e Francesco Vergerio di Cesana, che hanno indicato recapito PEC, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio dei difensori, alla via Luciano Manara n. 47 in Roma; -ricorrente - contro Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, e Ministero dell’Economia e delle Finanze; -intimati - avverso la sentenza n. 4365, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 21.7.2021, e pubblicata il 1°.10.2021; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa O GGETTO : Contributo unificato - Impugnazione di una pluralità di atti -Calcolo delle somme dovute - *Principio di diritto.
1. L’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Roma notificava il 15.5.2018 a Catalano Flavio l’avviso di irrogazione di sanzioni n. 4916/2018, per l’importo di Euro 420,00, che seguiva provvedimento di invito al pagamento. Il contribuente, ricevuta la notificazione di intimazione di pagamento, aveva impugnato le tre cartelle di pagamento presupposte riportate nell’atto, ma non l’intimazione di pagamento, ed aveva pagato il contributo unificato previsto per l’impugnazione dei tre atti distinti (Euro 30,00x3=90,00). L’ufficio riteneva, invece, che il contributo dovesse essere versato anche in relazione all’intimazione di pagamento, che non era stata espressamente impugnata, ma alla quale la CTP aveva operato riferimento nella sua decisione.
2. Il contribuente impugnava l’atto irrogativo di sanzioni innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che riteneva fondate le sue censure ed annullava la pretesa tributaria.
3. L’Ufficio di segretaria spiegava appello avverso la pronuncia di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che riteneva invece fondata la sua tesi, riformava la decisione della CTP ed affermava la piena validità ed efficacia dell’atto di irrogazione delle sanzioni, compensando tra le parti le spese di lite.
4. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a uno strumento di impugnazione. L’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Roma ed Ministero dell’Economia e delle Finanze non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità, avendo il Ministero depositato solo una nota con la quale ha domandato di partecipare all’eventuale discussione pubblica del ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione degli artt. 12 e 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 13 del D.Lgs. n. 115 del 2002 e dell’art. 111 Cost.; nonché la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., a causa della “carenza, illogicità, erroneità e contraddittorietà della motivazione” della decisione adottata dalla CTR, perché non è dovuto il pagamento del contributo unificato in relazione ad atto non impugnato, e pertanto è illegittima l’irrogazione di sanzioni per non aver versato un contributo non dovuto.
2. Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze deve essere dichiarato inammissibile. Questa Corte regolatrice ha recentemente avuto occasione di precisare, esprimendo un principio condivisibile ed estensibile, che “l'invito al pagamento del contributo unificato, previsto dall'art. 248 del d.P.R. n. 115 del 2002, è un atto autonomamente impugnabile ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ed il relativo giudizio va proposto nei confronti della cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario che lo ha emesso, unico legittimato processuale passivo, con esclusione di altri soggetti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva erroneamente disatteso, implicitamente rigettandola, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero della giustizia)”, Cass. sez. V, 18.10.2024, n. 27064.
3. Tanto premesso, la CTR scrive nella decisione impugnata che la CTP, nella sentenza n. 13413/2018 con cui ha deciso il ricorso del contribuente avente ad oggetto l’impugnazione delle cartelle esattoriali presupposte all’intimazione, “aveva operato un esplicito riferimento sia alla intimazione di pagamento, sia alle cartelle ad essa sottese … con la conseguenza che è dato escludere che oggetto di esame siano state le sole tre cartelle di pagamento” (sent. CTR, p. II). In conseguenza ha ritenuto che il contributo unificato dovesse essere versato anche in relazione all’intimazione di pagamento, pur non impugnata, e risultava pertanto legittima l’irrogazione di sanzioni per il mancato pagamento.
4. Il contribuente ha avuto cura di riportare per intero nel ricorso per cassazione il testo della sua impugnazione avverso le tre cartelle esattoriali. Dallo stesso emerge che questi soli atti erano stati fatti oggetto di impugnazione, cui è rimasta estranea l’intimazione di pagamento. L’argomento della CTR secondo cui l’intimazione di pagamento era stata comunque presa in considerazione dalla CTP nella sua decisione, non vale a far sì che la stessa fosse stata impugnata. 4.1. Può indicarsi il principio di diritto secondo cui “ai fini del pagamento del contributo unificato nel giudizio tributario, non ogni atto cui il giudice operi riferimento nella sua pronuncia diviene, per ciò solo, un atto impugnato; pertanto qualora il contribuente, ricevuta la notificazione di una intimazione di pagamento relativa a tre cartelle esattoriali, abbia proposto impugnazione esclusivamente avverso queste ultime, solo in relazione ad esse dovrà versare il contributo unificato, anche se il giudice, nella sua decisione, abbia proposto valutazioni anche in ordine all’intimazione di pagamento”.
5. Il ricorso proposto da Flavio Catalano risulta pertanto fondato e deve essere accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte è chiamata a decidere nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., accogliendo l’originario ricorso del contribuente ed annullando l’atto irrogativo delle sanzioni.
6. Le spese di lite, nei rapporti tra il contribuente e l’Ufficio di Segretaria seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del modesto valore della controversia. Non devono liquidarsi spese processuali nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto da Catalano Flavioavverso l’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente ed annulla l’atto irrogativo di sanzioni impugnato. Dichiara inammissibile il ricorso proposto avverso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, privo di legittimazione. Condanna l’Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Roma al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, e le liquida in complessivi Euro 300,00 per compensi, oltre 15% per spese genera