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Ordinanza — n. 6732/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax collection court for insufficient motivation in litigation cost liquidation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6732/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court accepted the taxpayer's appeal against the Regional Tax Court's decision regarding litigation costs. The taxpayer argued the lower court failed to adequately justify reducing fees below standard rates despite submitting specific expense notes. The court ruled that while the judge must provide specific reasons for any reduction, the appeal was valid because the motivation was indeed insufficient under established case law.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Cass. sez. VI-II, 30.3.2011, n. 7293: In litigation cost liquidation, when a victorious party submits specific expense notes, the judge cannot merely determine global fees below those amounts without providing adequate motivation for the elimination and reduction of specific items.

Parole chiave

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litigation cost liquidation insufficient motivation tax collection proceedings specific expense notes Cassation appeal procedural defect taxpayer rights ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.
Art. 12, comma 2 D.Lgs. n. 546 del 1992
Occorre però aggiungere che, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs.
Art. 13 Dl n. 132 del 2014
civ., in relazione all’art. 13 del Dl n.
D.M. 55/2014
132 del 2014, “finanche del D.M. 55/2014” (ric., p.
art. 117 della Costituzione
6, 13 e 24 della CEDU, “parametrati con l’art. 117 della Costituzione, per difetto motivazione in relazione alla liquidazione delle spese di lite afferenti al giudizio di appello” (ibidem).

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. VI-II, 30.3.2011, n. 7293
Cass. sez. III, 7.1.2021, n. 89
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Della Morgia Maurizio, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’Avv. Agnese Cardarelli, e domiciliato presso lo studio del difensore, alla via Domenico Cirillo n. 15 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate Riscossione; -intimata – avverso la sentenza n. 5699, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio l’11.9.2019, e pubblicata l’11.10.2019; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa 1. Equitalia Spa, cui è succeduta L’Agenzia delle Entrate Riscossione, notificava a Della Morgia Maurizio cartella di pagamento con riferimento all’anno 1999, in conseguenza di sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva pronunciato sull’impugnazione del presupposto avviso di accertamento. Oggetto: Irpef 1999 - Disciplina delle spese di lite.

2. Il contribuente impugnava l’atto esattivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma proponendo censure procedimentali e di merito. La CTP respingeva il ricorso del contribuente.

3. Maurizio Della Morgia spiegava appello avverso la decisione dei primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. La CTR riteneva fondate le rinnovate contestazioni proposte dal ricorrente, in particolare in relazione al vizio di motivazione dell’atto impugnato, che non aveva tenuto conto degli intervenuti piani di rateizzo del debito e dei versamenti operati dal contribuente, in conseguenza riformava la decisione dei primi giudici ed annullava la cartella esattoriale, liquidando le spese di lite in favore del contribuente vittorioso, in relazione ad entrambi i gradi del giudizio.

4. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice del gravame il contribuente, affidandosi ad uno strumento di impugnazione e contestando la liquidazione delle spese di lite. L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha ricevuto la notificazione del ricorso presso il procuratore costituito in grado di appello, ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione degli artt. 12 e 15 del D.Lgs. n. 546 del 19923, degli artt. 88, 91, 92, secondo comma, e 132, secondo comma, cod. proc. civ., dell’art. 2233, secondo comma, cod. civ., in relazione all’art. 13 del Dl n. 132 del 2014, “finanche del D.M. 55/2014” (ric., p.

5) come mod., degli artt. 3, 24, 25, 97, 102, 104 e 111 Cost., degli artt. 21 e 47 della CDFUE, nonché degli artt. 6, 13 e 24 della CEDU, “parametrati con l’art. 117 della Costituzione, per difetto motivazione in relazione alla liquidazione delle spese di lite afferenti al giudizio di appello” (ibidem).

2. In sostanza il contribuente lamenta l’omessa motivazione della CTR in materia di liquidazione delle spese di lite, peraltro quantificate in misura ritenuta inferiore ai minimi tariffari. 2.1. La CTR in motivazione si è limitata a scrivere che “alla soccombenza segue la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo” (sent. CTR p. III). Nel dispositivo si legge “spese liquidate in complessivi € 3.000,00, di cui € 1.000 per il primo grado, ed € 2.000 per l’odierno grado di appello, comprensivi del rimborso forfettario delle spese generali” (ibidem). 2.2.

Occorre premettere che la parte allega di avere prodotto specifica nota spese. Deve quindi operarsi riferimento al condivisibile orientamento interpretativo proposto da questa Corte regolatrice secondo cui “in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata”, Cass. sez.

VI-II, 30.3.2011, n. 7293. Il ricorso introdotto dal contribuente risulta pertanto fondato e deve perciò essere accolto. 2.3. Occorre però aggiungere che, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, nella formula vigente ratione temporis, in materia tributaria “… Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato …”, e la regola trova applicazione, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, anche nell’ipotesi in cui la parte sia difesa da un Avvocato. 2.4.

Inoltre, il contribuente sostiene che “non v’è dubbio alcuno in merito al fatto che la liquidazione delle spese di lite sarebbe dovuta avvenire, invece, nella misura dei medi tariffari di cui al D.M. 55/2014” (ric., p. 10). Diversamente questa Corte di legittimità ha avuto occasione di chiarire che “in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo”, Cass. sez.

III, 7.1.2021, n. 89.

3. In definitiva il ricorso deve essere accolto negli indicati limiti di ragione, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché proceda a nuovo giudizio. La Corte di Cassazione,

P.Q.M.

accoglie il ricorso proposto da Della Morgia Maurizio negli indicati limiti di ragione, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti, e provve