Court allows appeal against tax liquidation, ruling registration duty applies only to asset value, not debt assumption.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Court's liquidation decision regarding registration duty. The taxpayer argued that the correct tariff rate should apply to the transfer of assets under a bankruptcy concordato with a third-party assumptor, excluding the assumed debt from the taxable base. The court agreed, citing established precedent that registration duty is calculated proportionally on the value of transferred assets and rights, not including the debt assumed by the third party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 21 d.P.R. n. 131/1986; Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, art. 8 lett. a): In bankruptcy concordato cases with third-party assumptors, registration duty is calculated proportionally on the value of transferred assets, excluding the assumed debt from the taxable base.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25312/2022 R.G. proposto da : BLU S.R.L. CON SOCIO UNICO, rappresentato e difesa dall’Avv. BECCARIA BALDUZZI FRANCESCO (BCCFNC58C12F205L) unitamente all'Avv. OLIVIERI ELEONORA (LVRLNR68H70F205W) -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE – rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 686/2022 depositata il 17/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello della società contribuente con conferma dell’avviso di liquidazione impugnato (imposta di registro per decreto di omologazione concordato con terzo assuntore);
2. ricorre in cassazione la società contribuente con un solo motivo di ricorso, come integrato da successiva memoria;
3. l’Agenzia delle entrate ha depositato solo costituzione al fine di partecipare alla eventuale discussione orale. … RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è fondato e la sentenza deve cassarsi con rinvio alla CGT di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui si demanda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
2. Con l’unico motivo di ricorso la contribuente prospetta la violazione e falsa applicazione degli art. 21 d.P.R. n. 131 del 1986 e degli art. 8 e 9, della Tariffa, parte I, allegata al suddetto d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ. Sostiene la ricorrente di essere terzo assuntore nel concordato concluso con decreto di omologa del 27 gennaio 2016 del Tribunale di Firenze. Per la sentenza impugnata trova applicazione l’art. 9, della Tariffa parte I, allegata al d.P.R. 131 del 1986. Invece deve applicarsi l’art. 8 lettera A, mentre l’art. 8, lettera B, prevede la condanna, alla quale non può assimilarsi l’omologa del concordato con terzo assuntore.
Conseguentemente la norma da applicare è quella della lettera a dell’art. 8, citato. In tal senso la giurisprudenza, consolidata, di questa Corte di Cassazione che il collegio condivide: «In tema di imposta di registro, al decreto di omologazione del concordato fallimentare, con intervento di terzo assuntore, va applicata l'imposta di registro, in misura proporzionale, computata sul valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti, mentre l'importo del debito accollato non partecipa al calcolo della base imponibile ai fini della liquidazione dell'imposta, risultando quest'ultima derivante esclusivamente dal calcolo delle aliquote sui beni oggetto di cessione» (Sez. 5- , Ordinanza n. 31530 del 13/11/2023, Rv. 669734 – 01; vedi anche Sez. 5- , Ordinanza n. 11925 del 06/05/2021 , Rv. 661258 – 01 :
«In tema d'imposta di registro, al decreto di omologa del concordato fallimentare, con intervento di terzo assuntore, deve essere applicato il criterio di tassazione correlato all'art. 8, lett. a), della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, con commisurazione dell'imposta in misura proporzionale al valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti e con esclusione, dalla base imponibile, del contestuale accollo dei debiti collegato a detta cessione dei beni fallimentari»). L’art. 8, lettera a) della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 prevede “le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti”.
Questo sta a significare che la cessione dei crediti deve essere tassata con l’aliquota prevista dall’art. 6, della tariffa allegata al citato d.P.R. (ovvero lo 0,5 %, e non per il 3 %). La lettera a), citata, infatti, applica la tassazione secondo la natura dei beni trasferiti; non contiene, come la lettera b) un criterio secco (il 3 %). Nel caso in giudizio l’attivo fallimentare era composto da soli crediti (la ricorrente prospetta il trasferimento di crediti tributari per euro 107.657,00, totali); se così fosse solo questa sarebbe la base imponibile e non la somma di euro 696.987,59.
Il giudice del rinvio dovrà accertare la sussistenza di altri beni trasferiti, oltre ai suddetti crediti, in quanto il decreto di omologa , secondo quanto riportato in ricorso,così provvede: “Dispone la cessione alla Società Blu s.r.l. dei beni appartenenti all’attivo della procedura; sia dei beni mobili non ancora venduti di cui al verbale di inventario, sia delle somme che dovessero essere depositati sui conti della procedura successivamente, sia dei crediti (anche tributari) vantati dalla società fallita”.
P.Q.M.
accoglie il ricorsoe cassa la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui deman