Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of autosufficiency in the written petition regarding tax prescription.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonio Brizzi inadmissible, ordering him to pay the opposing parties' legal costs. Brizzi argued that the lower tribunal erred by failing to examine a prescription defense raised in the tax collection notice, claiming the Civil Code allows such defenses to be raised via opposition. The Court rejected this, ruling that the appeal petition lacked the necessary content to demonstrate the specific legal error without referencing external documents, violating the principle of autosufficiency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal must be self-sufficient and contain all elements necessary to establish the grounds for cassation without requiring reference to external sources.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ul ricorso iscritto al n. 22708/2020 R.G. proposto da BRIZZI ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avv. Parise Walter (domicilio digitale: walterparise@avvocaticrotone.legalmail.it) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (ADER), in persona del Presidente pro tempore, entrambe domiciliate in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale sono rappresentate e difese ope legis -controricorrenti- nonché contro REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente pro tempore -intimata- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA n. 1500/20 depositata il 14 luglio Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 22 gennaio 2025 dal Consigliere CHIECA Danilo FATTI DI CAUSA Antonio Brizzi impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Crotone un estratto di ruolo consegnatogli dall’Agenzia delle Entrate -Riscossione, dal quale risultavano carichi tributari a lui riferibili derivanti da sette distinte cartelle di pagamento.
La Commissione adìta, pronunciando nel contraddittorio dell’Amministrazione Finanziaria e dell’agente della riscossione, nonchè della Regione Calabria, titolare di alcuni dei crediti azionati, respingeva il ricorso, rilevando che le cartelle in questione erano state regolarmente notificate e che il contribuente non le aveva impugnate nel termine di legge. La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, la quale, con sentenza n. 1500/20 del 14 luglio 2020, rigettava l’appello della parte privata.
Avverso tale sentenza il Brizzi ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate -Riscossione hanno resistito con un unico controricorso. Il ricorso è stato notificato anche alla Regione Calabria, litisconsorte processuale, la quale è rimasta intimata. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata l’ erronea interpretazione, nonché erronea applicazione, dell’art. 65, 1° comma, c.p.c., in relazione alla mancata applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n° 114/2018 . 1.1 Si sostiene che, quand’anche l’agente della riscossione offra in giudizio la prova dell’avvenuta regolare notificazione di una cartella di pagamento, il Giudice di merito deve comunque sottoporre al vaglio l’eccezione della prescrizione sollevata dal contribuente, cioè verificare se dopo la notifica della cartella esattoriale (regolarmente notificata) sia nuovamente decorso il termine di prescrizione . 1.2 Avrebbe, pertanto, errato la CTR calabrese nel non qualificare la domanda proposta dal Brizzi come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., I° comma, avverso le singole cartelle riportate nel ruolo esattoriale e specificamente indicate nel ricorso, con contestuale dichiarazione o accertamento negativo del credito riportato nell’atto impugnato .
2. Con il secondo motivo è lamentata la violazione della L. n° 156/2005, di conversione del D.L. n° 106/2005, che ha modificato l’art. 25 D.P.R. n° 602/73 in materia di imposte dirette ed IVA, in relazione all’art. 50 del D.P.R. n° 602/73 . 2.1 Si assume che, a sèguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018, dichiarativa della parziale illegittimità dell’art. 57, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602 del 1973, come sostituito dall’art. 16 del D. Lgs. n. 46 del 1999, il giudizio di opposizione promosso nell’àmbito di una procedura esecutiva, individuale o concorsuale , riguardante crediti di natura tributaria è un giudizio di cognizione del rapporto tributario, e non anche un processo d’esecuzione, e quindi rientra nei limiti imposti dall’art. 2 alla giurisdizione tributaria, vale a dire nel perimetro della sola cognizione del rapporto tributario .
3. Il ricorso è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza di cui all’art. 366, comma 1, n.
6) c.p.c., costituente corollario del requisito di specificità dei motivi (cfr. Cass. Sez. Un. n. 8950/2022). 3.1 Dalla sua lettura non è, infatti, dato ricavare quali fossero le doglianze addotte dal Brizzi a fondamento dell’opposizione originariamente proposta dinanzi alla CTP di Crotone. 3.2 In esso la ricostruzione della vicenda processuale parte direttamente dal giudizio di secondo grado e si risolve nelle seguenti generiche deduzioni: - la Commissione Tributaria Provinciale di Crotone (avev)a rigettato il ricorso proposto dallo stesso ( scilicet : contribuente - n.d.r.) avverso le cartelle contenute nel ruolo impugnato, per opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., per intervenuta decadenza e prescrizione ; - con l’atto di appello si chiedeva la riforma della decisione dei primi giudici, deducendo l’errata qualificazione della domanda, da qualificarsi, invero, come opposizione all’esecuzione ex art. 615, 1° comma, c.p.c., nell’àmbito della quale, pure in presenza della notifica delle cartelle, l’eccezione di prescrizione e decadenza resta in ogni caso rilevabile . 3.3 Tanto premesso, va osservato che la CTR calabrese ha accertato che «l’appellante (avev) a eccepito l’intervento della decadenza e della prescrizione di ciascuno dei crediti intimati nelle cartelle di pagamento impugnate, asseritamente intervenute in epoca antecedente alla notifica delle stesse, in relazione alla quale non e(ra) stata dedotta irregolarità alcuna» ; ha quindi soggiunto che, «in tema di contenzioso tributario, il contribuente non può, mediante l’impugnazione dell’estratto di ruolo, formulare l’eccezione di prescrizione e decadenza per mancata notifica nei termini di legge delle relative cartelle di pagamento, dovendo essa proporsi entro il termine di impugnazione di queste ultime, decorso il quale divengono definitive», conseguentemente producendosi «l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito». 3.4 A fronte della surriferita motivazione, il ricorrente lascia intendere che con il ricorso introduttivo del giudizio fosse stata da lui opposta la prescrizione dei crediti tributari verificatasi successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento impugnate.
Ciò è quanto pare ricavarsi dai punti dell’odierno ricorso in cui si afferma che: - il Giudice di merito deve comunque... verificare se dopo la notifica della cartella esattoriale (regolarmente notificata) sia nuovamente decorso il termine di prescrizione (pag. 4); - l’ opposizione ai sensi dell’articolo 615 del codice di procedura civile può essere proposta per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l’intervenuto pagamento della somma precettata) (pag. 6). 3.5 Sennonchè, in mancanza della trascrizione del libello introduttivo della lite, o quantomeno della riproduzione del suo contenuto, per la parte di interesse ai fini della soluzione delle questioni che qui vengono in rilievo (cfr.
Cass. Sez. Un. n. 8950/2022), non è possibile verificare dalla sola disamina del ricorso, senza necessità di attingere a fonti ad esso esterne, se la domanda avanzata dal Brizzi fosse effettivamente riconducibile al paradigma dell’art. 615, comma 1, c.p.c. e se, pertanto, la CTR abbia errato nel ritenere proposta un’azione diversa da quella realmente introdotta dal contribuente (cfr., sull’argomento, Cass.n. 5880/2024). 3.6 Per le ragioni esposte, l’esperito gravame di legittimità non può, dunque, trovare ingresso, alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui «il ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza, deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso»(cfr.
Cass. n. 10017/2022; nello stesso senso, ex ceteris, Cass. n. 33160/2023 e Cass. n. 23526/2024).
4. Nei rapporti fra le parti costituite le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 4.1 Poiché entrambe le controricorrenti, aventila stessa posizione processuale, sono rappresentate e difese dall’Avvocatura dello Stato, va liquidato un compenso unico aumentato nella misura indicata dall’art. 4, comma 2, del D.M. n. 55 del 2014. 4.2 Nulla va statuito in ordine alle dette spese in favore della Regione Calabria, rimasta intimata.
5. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia delle Entrate - Riscossione le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi 1.700 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto.