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Ordinanza Interlocutoria — n. 6696/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses invalid service notice to disbarred lawyer and remands case for new role.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6696/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the procedural defect regarding service of notice to a lawyer who had been removed from the bar. The defendant's counsel was absent from the electronic registry and had been officially disbarred from higher courts in December 2023. Consequently, the court remanded the case to a new hearing role to allow the client to appoint new representation.

Regesto Legislator

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Art. 163 c.p.p.; Art. 164 c.p.p.: Service of notice to a lawyer disbarred from higher courts is invalid, requiring remand to a new role to ensure the right of defense.

Parole chiave

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service of notice invalidity disbarred lawyer disqualification right of defense guarantee remand to new role higher court representation nomina del difensore rinvio del dibattimento difensore di fiducia

Disposizioni normative citate

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Art. 163 c.p.p.
Art. 164 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. n. 26856/2017
Cass. n. 11300/2023
Cass. n. 11300/2023); ritenuto che, alla luce di quanto precede, si renda necessario rinviare la causa a nuovo ruolo, onde consentire al ricorrente di provvedere all’eventuale nomina di un nuovo difensore;
Sez. Un. n. 26856/2017
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Testo completo

INANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6928/2020 R.G. proposto da DI LORENZO LUCA, rappresentato e difeso dall’avv. Esposito Walter (domicilio digitale: walteresposito@avvocatinapoli.legalmail.it) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -controricorrente- e contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE -intimata- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA n. 5835/13/19 depositata il 2 luglio Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 22 gennaio 2025 dal Consigliere CHIECA Danilo rilevato che: - l’avviso di fissazione dell’adunanza camerale è stato comunicato all’avv.

Walter Esposito del foro di Napoli, difensore del ricorrente, mediante deposito in Cancelleria, non essendo stato possibile eseguire la comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, in quanto il destinatario non è presente sul sistema RegInde ; -da informazioni acquisite tramite la Cancelleria presso il Consiglio dell’Ordine di appartenenza risulta che il sunnominato avv. Esposito è stato cancellato dall’albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori con delibera consiliare del 19 dicembre 2023; considerato che: -in tema di procedimento dinanzi alla Corte Suprema, è invalida la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza nei confronti del difensore cancellatosi, anche volontariamente,dall’albo, in quanto indirizzata a un soggetto non più abilitato a riceverla, perché privo dello «ius postulandi»(cfr.

Cass. Sez. Un. n. 26856/2017); -nel giudizio di cassazione non opera l’istituto dell’interruzione, ma la cancellazione dell’avvocato dall’albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori impone alla Corte di garantire alla parte interessata la possibilità di nominare un nuovo difensore, essendosi in presenza di un evento che incide negativamente sull’esercizio del diritto di difesa e sull’integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità deve essere garantita in tale giudizio in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito, secondo i princìpi del giusto processo (cfr.

Cass. n. 11300/2023); ritenuto che, alla luce di quanto precede, si renda necessario rinviare la causa a nuovo ruolo, onde consentire al ricorrente di provvedere all’eventuale nomina di un nuovo difensore;

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che, a cura della Cancelleria, l’avviso di fissazione della successiva udienza sia comunicato personalmente alla parte ricorrente, onde consentirle di provvedere all’eventuale nomina di un nuovo difensore. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Ca