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Ordinanza — n. 6694/2025 — snciv Generato dall'IA

Tax authority wins cassation appeal on signature delegation validity and insufficient tax assessment reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6694/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's decision. The Regional Commission had overturned tax assessments citing an invalid signature delegation and lack of reasoning in the administrative acts. The Court found the Regional Commission's reasoning flawed, noting that signature delegation does not require specific nominative details and that the administrative acts themselves contained sufficient motivation.

Regesto Legislator

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Art. 42 comma 1 DPR 600/1973; Art. 360 comma 3 c.p.c.: The delegation of signature authority for tax assessment notices does not require the specific indication of the delegate's name or validity period, and administrative acts are not void for lack of motivation if the underlying facts and legal grounds are present in the documents.

Parole chiave

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tax assessment delegation signature authority validity administrative motivation defect Regional Tax Commission Cassation appeal outcome indagine per frode iva amministrazione fiscale procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 3, c.p.c.
Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, comma 4, c.p.c.
Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 42, comma 1, DPR n. 600 del 1973
civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell’art. 42 del Dpr n.
Art. 83, comma 2, Dl. 18 del 2020
Il contribuente ha ricevuto la notificazione del ricorso il 7.5.2020 (si applica la sospensione di cui all’art. 83, comma 2, Dl. 18 del 2020, come conv.) presso il difensore costituito nel secondo grado del processo, ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. V, 5.8.2024, n. 21972
Cass. sez. V, 29.3.2019, n. 8814
21972 (conf., tra le tante, Cass. sez. V, 29.3.2019, n. 8814).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro Berardelli Severino; -intimato - avverso la sentenza n. 3533, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, il 27.6.2019, e pubblicata il 19.9.2019; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:

Fatti di causa 1. A Berardelli Severino, imprenditore titolare di Ditta individuale, erano notificati gli avvisi di accertamento n. T9F01B403272 e n. T9F01B403273, aventi ad oggetto ripresa a O GGETTO : Irpef Iva ed Irap 2006/2007 - Costi indeducibili - Delega di firma - Vizio di motivazione. tassazione, ai fini Irpef, Iva ed Irap, con riferimento agli anni 2006 e 2007, in conseguenza della ritenuta partecipazione ad operazioni commerciali inesistenti, e conseguente indeducibilità dei costi pur dichiarati.

2. Il contribuente impugnava gli atti impositivi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, proponendo plurime censure procedimentali e di merito, tra cui il vizio di delega del funzionario firmatario dell’atto, la motivazione insufficiente e l’inutilizzabilità dell’accertamento integrativo per l’anno 2006, l’infondatezza nel merito della pretesa impositiva. La CTP rigettava il suo ricorso.

3. Berardelli Severino spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dalla CTP, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, insistendo nelle proprie censure. La CTR accoglieva l’impugnazione ritenendo sussistere il vizio di legittimazione del funzionario firmatario degli atti ed il difetto di motivazione degli avvisi di accertamento.

4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello, affidandosi a tre motivi di ricorso. Il contribuente ha ricevuto la notificazione del ricorso il 7.5.2020 (si applica la sospensione di cui all’art. 83, comma 2, Dl. 18 del 2020, come conv.) presso il difensore costituito nel secondo grado del processo, ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell’art. 42 del Dpr n. 600 del 1973, perché la delega di firma era stata regolarmente conferita ai funzionari firmatari degli atti impositivi.

2. Con il secondo mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore censura la violazione dell’art. 42 del Dpr n. 600 del 1973, per avere la CTR erroneamente affermato che gli atti impositivi risultavano privi di motivazione.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate critica la nullità della pronuncia del giudice del gravame, per aver affermato la mancanza di motivazione degli avvisi di accertamento, proponendo soltanto un’affermazione apodittica, completamente priva di motivazione.

4. Con il primo strumento d’impugnazione l’Ente impositore contesta la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice dell’appello per aver ritenuto il funzionario sottoscrittore degli atti impositivi non legittimato. 4.1. La CTR ha scritto che “Questi giudici ritengono che la delega rilasciata al funzionario sottoscrittore non sia valida”. Quindi intendendo richiamare una giurisprudenza di legittimità che però non indicano quale sia, i giudici dell’appello aggiungono, quindi, “la delega dev’essere: scritta; motivata; nominativa e riferita ad un determinato momento temporale” (sent.

CTR, p. IV). 4.2. La ricorrente ha avuto cura di riprodurre la delega conferita ai funzionari firmatari degli atti impositivi, che è scritta, motivata e nominativa. I requisiti indicati dal giudice dell’appello risultano peraltro sovrabbondanti. Questa Corte di legittimità ha di recente ribadito che “la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, dal dirigente a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente, avendo natura di delega di firma e non di funzioni, non richiede, per la sua validità, l'indicazione del nominativo del soggetto delegato, né del termine di validità, poiché tali elementi possono essere individuati anche mediante ordini di servizio, idonei a consentire ex post la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto”, Cass. sez.

V, 5.8.2024, n. 21972 (conf., tra le tante, Cass. sez. V, 29.3.2019, n. 8814). Il primo motivo di ricorso risulta pertanto fondato e deve perciò essere accolto.

5. Mediante il secondo ed il terzo motivo di ricorso, l’Amministrazione finanziaria contesta la impugnata decisione della CTR, in relazione ai profili della violazione di legge e della nullità della sentenza per omessa motivazione, per aver affermato che gli atti di accertamento difettavano di motivazione, ed averlo fatto senza esprimere una propria motivazione. I due motivi di ricorso presentano elementi di connessione e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva. 5.1. Il giudice del gravame scrive:

“Si ritiene che l’avviso di accertamento sia totalmente privo di motivazione, ovvero assolutamente carente del presupposto di fatto e della ragione giuridica che hanno determinato la decisione dell’amministrazione” (sent. CTR, p. IV). 5.2. L’Agenzia delle Entrate ha avuto cura di riprodurre nel suo ricorso stralci degli atti impositivi, che sono due, da cui emerge che la motivazione degli stessi è presente. Diversamente la motivazione adottata dal giudice dell’appello è apodittica, e non spiega le ragioni della propria valutazione.

Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso risultano pertanto fondati.

6. In definitiva il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria risulta fondato e deve essere accolto. La decisione impugnata deve perciò essere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, perché proceda a nuovo giudizio. La Corte di Cassazione,

P.Q.M.

accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate e cassa la decisione impugnata, con rinvio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proce