Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Avondo Fabrizio, filed a decree against the Italian Revenue Agency, but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a formal withdrawal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, cod. proc. civ.: Silence by the appellant after the court proposes a decision within the 40-day term constitutes a formal renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22532/2022 R.G. proposto da : AVONDO FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 466, presso lo studio dell’avvocato EBNER MARTINO MARIA (BNRMTN74A23F205K) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TORINO n.223/2022 depositata il 15/02/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto di dover compensare le spese processuali in quanto la causa è stata decisa sulla base di recente pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma,il 10