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Decreto — n. 6677/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 6677/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, the Revenue Agency, filed the appeal against a tax court ruling but remained silent regarding the proposed judgment for over a month. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and dismissed the case, assigning all costs to the appellant.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision on a cassation appeal within the statutory 40-day period results in the automatic withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal withdrawal 40-day decision period procedural extinction tax court appeal costs allocation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
330/05/2021 emessa dalla CTR Emilia Romagna, depositata il 12.03.2021; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; spese a carico del ricorrente che vi ha dato causa.
art. 380-bis c.p
330/05/2021 emessa dalla CTR Emilia Romagna, depositata il 12.03.2021; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; spese a carico del ricorrente che vi ha dato causa.

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Testo completo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA IL CONSIGLIERE DELEGATO Letto il ricorso iscritto al n. 22931/2021 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro-tempore -ricorrente - contro: GHERARDI Gabriele -controricorrente- Avverso la sentenza n. 330/05/2021 emessa dalla CTR Emilia Romagna, depositata il 12.03.2021; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; spese a carico del ricorrente che vi ha dato causa.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Pone a carico del ricorrente le spese che liquida in € 1.100,00 oltre 15 % onorario, iv.a. e c.p.a., se dovute, ed € 200,00 esborsi. Roma,