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Decreto — n. 6671/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Decreto — n. 6671/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the respondent failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The Italian Revenue Agency, as the appellant, had not submitted any request for judgment resolution after the deadline expired. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a formal renunciation of the appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the forty-day period prescribed by Article 380-bis of the Code of Civil Procedure constitutes a formal renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction forty-day response period Code of Civil Procedure formal renunciation Italian Revenue Agency procedural default judicial silence

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
46/2023 CGT1 RAGUSA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; nulla per le spese essendo il contribuente rimasto intimato.
art. 380-bis c.p
46/2023 CGT1 RAGUSA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; nulla per le spese essendo il contribuente rimasto intimato.

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Testo completo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA IL CONSIGLIERE DELEGATO Letto il ricorso iscritto al n. 18157/2023R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE –ricorrente nei confronti di Gennaro Carbonaro –intimato Avverso la SENTENZA n. 46/2023 CGT1 RAGUSA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; nulla per le spese essendo il contribuente rimasto intimato.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Roma, il 7 mar