Italian Supreme Court dismisses tax agency appeal declaring civil litigation extinguished by automatic statute of limitations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the Agenzia delle Entrate's appeal against a lower court ruling that declared the civil litigation extinguished. The lower court found the case closed under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022 due to the absence of a formal denial of the tax assessment. Consequently, the Supreme Court upheld the decision that the procedural timeline had automatically expired, leaving the process terminated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; The automatic expiration of the time limit for filing a tax appeal extinguishes the civil litigation without the need for a specific administrative denial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.38480/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro NERI COSTANZA, (in proprio e in qualità di socio della SAN LUIGI SRL) rappresentata e difes a dagli avvocati MICCINESI MARCO, PISTOLESI FRANCESCOe GINANNESCHI SIMONE avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. TOSCANA n. 1541/ 8/ 2018 depositata il 10/09/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 05/03/2025