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Decreto — n. 6655/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax litigation extinction due to procedural time limits. The court rejects arguments that the process should continue despite the administrative listing. The decision upholds the lower court's finding of extinction based on statutory provisions. The ruling clarifies that procedural deadlines for extinction requests are strictly observed. The court emphasizes the finality of administrative acts regarding litigation status. The outcome confirms the dismissal of the taxpayer's appeal against the extinction decree.

Numero d'incarto Decreto — n. 6655/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal filed by Vando Alberto against the extinction of the tax litigation process. The lower court found the process extinguished because the administrative act listing the case in the special register documented the regular conclusion of the dispute under specific legislative provisions. The court upheld this decision, ruling that the procedural requirements for extinction were met and the taxpayer's request to fix a hearing was inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The extinction of a civil procedure due to the listing of the case in the special register for the reduction of time limits for the declaration of extinction of litigation is final and cannot be challenged by requesting a hearing.

Parole chiave

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litigation extinction special register listing tax procedure procedural time limits administrative act finality Cassation dismissal civil procedure code contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5500/2023 R.G. proposto da : VANDO ALBERTO, rappresentato e difeso dell’avvocato ANDREICICH VIPSANIA unitamente all'avvocato MELIS GIUSEPPE Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. VENETO n. 1001/ 01/ 2022 depositata il 31/08/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 04/03/2025 I