Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing procedural extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Delta Uno Servizi Spa, did not act to preserve the case, while the respondent, Comune di Ciampino, argued for dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4634/2024 R.G. proposto da : DELTA UNO SERVIZI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAGLIANO SABINA 24, presso lo studio dell’avvocato IPPOLITI CRISTINA (PPLCST74E49H501A) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARASCO SIMONA (MRSSMN70R50M208H), PETTINARI LUIGI (PTTLGU49A22H501Y) -ricorrente- contro COMUNE DI CIAMPINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. COLOMBO 436, presso lo studio dell’avvocato CARUSO RENATO (CRSRNT66B13H501J) rappresentato e difeso dall'avvocato DROGHEO DOMENICO (DRGDNC65B20H501D) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO n.4323/2023depositata il 12/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.