Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a land improvement consortium, challenged a tax court judgment against a defendant but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within the prescribed forty-day period constitutes a waiver, leading to the extinction of the proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1955/2024 R.G. proposto da : CONSORZIO DI BONIFICA BASSO MOLISE, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 32/A, presso lo studio dell’avvocato SGOTTO CIABATTINI LIDIA (SGTLDI44E49C621U) rappresentato e difeso dall'avvocato NEBBIA GIUSEPPE (NBBGPP63D22F839V) -ricorrente- contro SCARLATO GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCO SACCHETTI 125, presso lo studio dell’avvocato STILLITANI GIUSEPPINA (STLGPP62S58C352B) rappresentato e difeso dall'avvocato AMENDUNI ASCANIO (MNDSCN56D07A662N) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO MOLISE n.192/2023depositata il 08/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge