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Ordinanza — n. 6587/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against tax collection notice denial, ruling it constitutes an imposable act eligible for simplified dispute resolution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6587/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation accepted Christian Leone's appeal against the Regional Tax Commission's refusal to grant simplified dispute resolution for a tax payment notice. While the lower court deemed the notice merely liquidative and not imposable, the Supreme Court held that such notices are actionable if they represent the first communication of the tax claim. Consequently, the Court quashed the Regional Commission's decision and remanded the case for further proceedings on the eligibility for simplified resolution.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 6 d.l. n. 119/2018: A payment notice issued under Art. 36 bis of the Tax Code constitutes an imposable act eligible for simplified dispute resolution if it is the first and sole act communicating the tax claim to the taxpayer.

Parole chiave

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simplified dispute resolution tax payment notice imposable act classification notification nullity tax collection procedure assoggettamento all'IVA differimento dell'imposizione dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
Con il primo motivo,«comune sia alla sentenza di secondo grado che al diniego di definizione delle liti pendenti»,si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n.
Art. 6 d.l. n. 119/2018
Davanti alla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Sardegna, in data 22.5.2019, il contribuente ha proposto domanda di definizione agevolata della lite pendente ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018, pagando la prima rata.
Art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973
025201005139645 emessa ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 e 54 bis d.P.R.
Art. 19 d.lgs. n. 546/1992
136 del 2018, qualora la predettacartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs.
art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973
025201005139645 emessa ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 e 54 bis d.P.R.
art. 11 comma 6 Cost
119/2018 e dell’art. 11 comma 6 Cost., 132 n.
art. 101 comma 2 c.p
4 c.p.c., illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 101 comma 2 c.p.c.
art. 1 comma 2 d.lgs. n. 546/1992
in combinato disposto dell’art. 1 comma 2 d.lgs. n. 546/1992 e b), in relazione all’art.
art. 140 c.p
3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., 60 d.P.R.
art. 113 c.p
per violazione dell’art. 113 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 18298 del 2021
Cass. n. 25204 del 2024
anche Cass. n. 25204 del 2024; Cass.
Cass. n. 23183 del 2024
25204 del 2024; Cass. n. 23183 del 2024; Cass.
Cass. n. 6202 del 2024
23183 del 2024; Cass. n. 6202 del 2024).
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Testo completo

4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16810/2020 R.G. proposto da : LEONE CHRISTIAN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PARIOLI 67, presso lo studio dell’avvocato CAMPOREALE LUCIA (CMPLCU64P54D843V) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -resistente- e AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CAGLIARIAGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CAGLIARI; -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CAGLIARI n. 634/2019 depositata il 11/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2024 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE 1. Christian Leone ha impugnato la cartella di pagamento n. 025201005139645 emessa ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 e 54 bis d.P.R. n. 633/1972 per IVA dichiarata e non versata in relazione all’anno di imposta 2010, lamentando l’omesso invio dell’avviso bonario nonché inesistenza o nullità della notifica della cartella.

2. La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Cagliari, con sentenza n. 367/2013, ha accolto il ricorso ed Equitalia spa ha proposto appello, cui ha resistito il Leone che ha proposto appello incidentale.

3. Davanti alla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Sardegna, in data 22.5.2019, il contribuente ha proposto domanda di definizione agevolata della lite pendente ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018, pagando la prima rata.

4. Con la sentenza in epigrafe, la CTR ha accolto l’appello principale proposto da Agenzia delle entrate Riscossione e ha respinto quello incidentale del contribuente, respingendo la domanda di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 118/2019 in quanto il giudizio non aveva ad oggetto un atto impositivo ma una cartella di pagamento ex art. 36 bis cit. che è atto meramente liquidativo di imposte già esposte in dichiarazione.

5. In data 17.2.2020 l’Agenzia delle entrate ha notificato provvedimento di diniego prot. 2020/9824.

6. Il Leone, con ricorso notificato l’11.6.2020, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR della Sardegna e di impugnazione del diniego, affidandosi ad otto motivi.

7. L’Agenzia delle entrate non ha resistito con controricorso ma si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione. Resta intimata l’Agenzia delle entrate Riscossione. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo,«comune sia alla sentenza di secondo grado che al diniego di definizione delle liti pendenti»,si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 6 comma 4 d.l. n. 119/2018 e dell’art. 11 comma 6 Cost., 132 n. 4 perché deve essere considerato atto impositivo anche la cartella di pagamento ex art. 36 bis cit.; inoltre, si deduce violazione dell’art.277 comma 1 c.p.c., per «carenza-autosufficienza» di motivazione, quanto all’istanza di definizione delle liti pendenti, dolendosi della mancata sospensione del giudizio da parte della CTR, come richiesto a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata della lite pendente.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art. 6 d.l. n. 119/2018, 298 c.p.c. e 1 comma 2 d.lgs. n. 546/1992 perché la CTR aveva pronunciato la sentenza in pendenza della sospensione ex legedei termini.

3. Con il terzo motivo si deduce a), in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 101 comma 2 c.p.c. in combinato disposto dell’art. 1 comma 2 d.lgs. n. 546/1992 e b), in relazione all’art. 360 comma 1 n. 2 c.p.c., per violazione dell’art. 6 comma 2 d.l.n. 119/2018, perché la CTR aveva pronunziato sul merito della domanda di definizione agevolata della lite pendente, prima che si pronunciasse l’Agenzia, pur essendosi riservata di decidere sulla domanda di sospensione del contribuente.

4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., 60 d.P.R. n. 600/1973 e 26 d.P.R. n. 602/1973, come interpretati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 258/2012, per nullità della notificazione della cartella di pagamento impugnata.

5. Con il quinto motivo si deduce illegittimità della sentenza per I) ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 113 c.p.c. e, in subordine, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione di legge relativa alla nullità della notifica; II) ex art. 360 comma 1 n. 3, per violazione dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973; III) ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per violazione dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973; IV) ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 115 c.p.c. e, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992.

6. Con il sesto motivosi deduce illegittimità della sentenza, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., «per violazione dell’art.115c.p.c. e degli artt. 111 comma 6 Cost. , 132 n. e 277 comm a 1 c.p.c., per carenza di motivazione».

7. Con il settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 10 lett.

b) d.P.R. n. 602/1973; e, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4, violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 111 comma 6 Cost. per motivazione carente e contraddittoria.

8. Con l’ottavo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in rapporto alle tabelle del DM 55/14 e «alle correlate disposizioni di specie».

9. Il primo motivo è fondato nei termini in motivazione, gli altri motivi restano assorbiti.

10. Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, formatosi a seguito della sentenza n. 18298 del 2021, «In tema didefinizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dellacartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile didefinizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predettacartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva»(v. anche Cass. n. 25204 del 2024; Cass. n. 23183 del 2024; Cass. n. 6202 del 2024).

11. Pertanto, deve accogliersi l’impugnazione del diniego e il primo motivo di ricorso con cassazione della sentenza e rinvio al giudice del merito per gli ulteriori accertamenti sulla domanda di definizione. p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso nei termini in motivazione, assorbiti gli altri, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna che