Cassation court partially allows appeal against tax notice, ruling lower court failed to sufficiently explain calculation criteria for penalties and interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court partially allowed the taxpayer's appeal against a tax assessment notice, quashing the lower court's decision on specific grounds. The taxpayer argued the notice lacked clear criteria for calculating penalties and interest, while the tax authority contended the document was sufficiently detailed and legally sound. The court found the lower court's reasoning insufficient because the notice, based on automated control results, did not explicitly detail the mathematical application of interest rates or the specific legal basis for the full penalty reduction loss.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973; Art. 7, comma 1, L. n. 212/2000: A tax payment notice based on automated control results must explicitly state the calculation criteria for penalties and interest to be considered sufficiently motivated, as mere reference to the underlying declaration or general legal norms is inadequate when the notice itself is the primary basis for the debt.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24664/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro DE LEONARDIS DONATO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA BARBERINI, 12, presso lo studio dell’avvocato BEZZI OSCAR (BZZSCR70M04H501W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BARI n. 981/2017 depositata il 22/03/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025 dal Consigliere ALESSANDRO FAROLFI.
RITENUTO CHE 1. L’avv. De Leonardis Donato impugnava avanti alla CTP di Bari la cartella di pagamento n. 0142014002396920000, notificatagli in data 11.10.2014, per l’importo complessivo di Euro 50.512.17. Era infatti accaduto che, a seguito della comunicazione di irregolarità notificata il 03.11.2011, il contribuente avesse aderito alla rateizzazione prevista dall’art. 3 bis del d.lgs. 18.12.1997, n. 462, omettendo tuttavia il versamento della nona rata dovuta, determinando perciò l’esigenza dell’amministrazione di procedere a riscossione del dovuto, previa detrazione di quanto pagato nel frattempo, oltre alle sanzioni nella misura piena del 30% e agli interessi.
2. In primo grado il ricorso del contribuente era respinto con la sentenza della CTP di Bari n. 2569/2015.
3. L’appello dello stesso contribuente è stato invece parzialmente accolto dalla CTR della Puglia – Bari , con la sentenza oggetto di odierna impugnazione, sul rilievo che sarebbe mancata ogni indicazione circa i criteri di calcolo delle sanzioni e interessi applicati sugli importi residui dovuti per imposte.
5. Ha quindi proposto ricorso per cassazione L’Agenzia delle Entrate, sulla scorta di un unico motivo.
6. Il contribuente resiste con controricorso.
7. Successivamente è stata fissata udienza in camera di consiglio, per il 21 gennaio 2025. CONSIDERATO CHE 1. L’unico motivo di ricorso può compendiarsi come segue:
1) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 36-bis del d.p.r. n. 600 del 1973 e dell’articolo 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c. L’affermazione della sentenza impugnata non corrisponderebbe, infatti, a realtà, contenendo la cartella in modo analitico ed espresso tutti i criteri di calcolo di imposte, sanzioni ed interessi applicati al fine di giungere all’importo preteso.
2. In via pregiudiziale occorre rilevare l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dal controricorrente. Priva di ogni base normativa è infatti la pretesa secondo cui, poiché il contribuente si sarebbe costituito nei gradi di merito in forma cartacea, allora anche l’ufficio avrebbe dovuto proporre il proprio ricorso di legittimità con tale modalità, non potendo avvalersi di modalità telematiche. Così come priva di pregio appare la doglianza circa l’estensione “.pdf” del file contenente il detto ricorso (in luogo del più corretto “.p7m”). Il ricorso contiene infatti la rituale attestazione di conformità all’originale informatico, mentre Cass. Sez. 2, ord. n. 23951 del 29/10/2020 e Cass. Sez. 6 - 3, ord. n. 11222 del 06/04/2022 hanno stabilito l’irrilevanza del formato “pdf” in luogo di quello“p7m” dell’atto di impugnazione.
3. Il motivo di ricorso è peraltro fondato. La sentenza emessa dalla CTR di Bari, dopo aver respinto l’eccezione di decadenza formulata dal contribuente si è limitata ad affermare che (va) “considerata la mancanza di ogni benché minima indicazione circa i criteri di calcolo dell’applicazione delle sanzioni e degli interessi su importi residui già comprensivi di interessi e sanzioni”, per poi accogliere parzialmente l’appello, annullando la cartella di pagamento “limitatamente alla parte afferente alle sanzioni e gli interessi e le spese.
Conferma per il resto”. La motivazione richiamata non è soltanto del tutto laconica ed incomprensibile ma, contrastando con una corretta analisi documentale dell’atto impugnato, risulta giuridicamente infondata. Nel pieno rispetto del principio di autosufficienza, l’ufficio ha riprodotto alle pagine 3, 4, 5 e 6 del proprio ricorso la motivazione della cartella impugnata. I prospetti indicano in modo specifico gli importi dovuti per ciascun tributo, ricapitolano esattamente quanto sino a quel momento pagato dal contribuente (distinguendo nel prospetto finale quanto in origine pagato e quanto versato a seguito di comunicazione), di poi applicando le sanzioni e gli interessi dovuti.
Quanto alle prime le avvertenze in calce precisano correttamente che in caso di omesso, carente o tardivo versamento degli importi indicati nella comunicazione degli esiti del controllo automatizzato il Contribuente decade dal beneficio della riduzione delle sanzioni, che sono pertanto ricalcolate nella misura del 30%. Anche per gli interessi vi è una specifica indicazione nelle avvertenze, rinviandosi alla metodologia di ricalcolo di cui all’art. 20 del d.p.r. n. 602/1973. Si tratta di indicazioni esaustive e certamente sufficienti a consentire al contribuente di effettuare un controllo su quanto dovuto complessivamente e di esplicare, ove del caso, il proprio diritto di difesa e contestazione.
Questa Corte ha già affermato che nell'ipotesi di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, effettuata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione dal contribuente, la cartella di pagamento è congruamente motivata con riguardo al calcolo degli interessi mediante il riferimento alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta, in quanto, essendo il criterio di liquidazione predeterminato dall'art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973, esso si risolve in una mera operazione matematica, mentre, quanto alle sanzioni, è sufficiente il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessi (cfr.
Cass. sez. 5, n. 6812 del 08/03/2019). Si tratta di principio che questo Collegio intende ribadire anche nel caso di specie e che la corte di merito ha completamente ignorato, essendo infatti basata la cartella impugnata sugli esiti di controllo automatizzato a partire dalla stessa dichiarazione del contribuente ex art. 36 bis cit. (vds. anche Cass. Sez. U., sent. n. 22281 del 14/07/2022, per la sufficienza della motivazione relativa agli interessi che si limiti ad individuare la base normativa sulla quale i medesimi sono reclamati). La pronuncia impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia-Bari affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova valutazione del caso attenendosi ai principi enunciati, provvedendo altresì sulle spese, anche in relazione al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il motivo di ricorso e cassa in parte qua la decisione impugnata; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia -Bari, in diversa composizione, per un nuovo esame ed al fine di provvedere alla re