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Decreto — n. 6502/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 6502/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 6502/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA IL CONSIGLIERE DELEGATOsul ricorso iscritto al n. 1069/2023 R.G.proposto da: Ciro FORTUNIO –ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE -controricorrenti - Avverso la SENTENZA n. 4375/2022 della COMM. TRIB.REGIONALE Campania Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; nulla per le spese essendosi le amministrazioni costituite ben oltre il termine stabilito dall’art. 370 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ, art. 370 cod. proc. civ; Decreto — n. 6502/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 1069/2023 R.G.proposto da: Ciro FORTUNIO –ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE -controricorrenti - Avverso la SENTENZA n. 4375/2022 della COMM. TRIB.REGIONALE Campania Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; nulla per le spese essendosi le amministrazioni costituite ben oltre il termine stabilito dall’art. 370 cod. proc. civ.

Parole chiave

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rimborso dell'imposta preventiva arretrati d'imposta crescita in giudicato della tassazione accoglimento parziale del contribuente esecuzione della tassazione fiscale contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
TRIB.REGIONALE Campania Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; nulla per le spese essendosi le amministrazioni costituite ben oltre il termine stabilito dall’art.
art. 370 cod. proc. civ
civ.; nulla per le spese essendosi le amministrazioni costituite ben oltre il termine stabilito dall’art. 370 cod. proc. civ.
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Testo completo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA IL CONSIGLIERE DELEGATOsul ricorso iscritto al n. 1069/2023 R.G.proposto da: Ciro FORTUNIO –ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE -controricorrenti - Avverso la SENTENZA n. 4375/2022 della COMM. TRIB.REGIONALE Campania Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; nulla per le spese essendosi le amministrazioni costituite ben oltre il termine stabilito dall’art. 370 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Roma, il 2 marz