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Decreto — n. 6498/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 6498/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory period. The appellant, Eliodue srl, did not request a decision on the appeal proposal submitted by the court, while the opposing party, the Revenue Agency, had already exhausted its procedural rights. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to respond to the court's proposal for judgment within forty days constitutes a deemed withdrawal of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal forty-day response period extinction of cassation proceedings court proposal for judgment litigation costs allocation contenzioso tributario garanzie in materia fiscale sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
209/5/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; spese a carico della parte ricorrente che vi ha dato causa.
art. 380-bis c.p
209/5/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; spese a carico della parte ricorrente che vi ha dato causa.
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Testo completo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA IL CONSIGLIERE DELEGATOsul ricorso iscritto al n. 18782/2022 R.G.proposto da: Eliodue srl - ricorrente - Nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - controricorrente- Avverso la sentenza della CTR Lombardia n. 209/5/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; spese a carico della parte ricorrente che vi ha dato causa.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 2.500,00 oltre spese prenotate a debito. Roma, il 2 marzo 2025 Cons. Al