Civil procedure dismissed: tax authority wins on extinction of lawsuit due to procedural filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinct following a procedural filing by the tax authority. The lower court ruled that the lawsuit terminated under specific legislative provisions regarding the declaration of extinction of proceedings. Consequently, the court upheld the decision that the process ended without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The court establishes that a civil proceeding is legally extinguished when the competent authority formally declares its termination in accordance with the specific statutory framework governing the extinction of proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20854/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentatae difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SRL, A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL rappresentato e difeso dall’Avv.tiNAVARRINI Francesco e CORDEIRO GUERRA Roberto avverso SENTENZA di COMM. TRIB.REG. TOSCANA n. 1 84 / 06 / 20 22 , depositata il 0 4 / 0 2 /20 22 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplatonell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 03/03/2025 Il