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Decreto — n. 6492/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.

Numero d'incarto Decreto — n. 6492/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Laura Santoro, had not acted to preserve the case after the lower court proposed a definition. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to pay the costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a deemed withdrawal of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal 40-day statutory period extinction of cassation proceedings Civil Procedure Code failure to request decision procedura giudiziaria tributaria procedura di ricupero d'imposta tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
TRIB.REGIONALE del Lazio Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; spese a carico della parte ricorrente che vi ha dato causa.
art. 380-bis c.p
TRIB.REGIONALE del Lazio Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; spese a carico della parte ricorrente che vi ha dato causa.
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Testo completo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA IL CONSIGLIERE DELEGATOsul ricorso iscritto al n. 18068/2022 R.G.proposto da: Santoro Laura –ricorrente Nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE -controricorrente Avverso la SENTENZA n. 218/2022/10 della COMM. TRIB.REGIONALE del Lazio Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; spese a carico della parte ricorrente che vi ha dato causa.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 3.000,00 oltre spese prenotate a debito Roma, il 2 marzo 2