Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to automatic termination under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following a lower court's ruling that the case terminated automatically under specific legislative provisions. The plaintiff, a professional training cooperative, challenged the tax agency's decision based on a document listing the case's regular definition, arguing against the automatic extinction. The court upheld the lower court's decision, ruling that the statutory conditions for automatic termination were met, thereby ending the litigation without a merits judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; The process is automatically extinguished when the court records the regular definition of the dispute in the prescribed list, terminating the litigation unless parties request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.31986/2021 R.G. proposto da : ROMANO MARIA, (in proprio e in qualità di rappresentante legale dell’ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE LA CULTURA SOC. COOP), rappresentata e difesa dall’avvocato FLACCAVENTO ANGELO Contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV.LE RAGUSA, rappresentata e difesa dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ. DIST. CATANIA n. 4300/06/2021 depositata il 10/05/2021 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 05/03/2025/ Il