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Decreto — n. 6462/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure: Court declares litigation extinguished due to automatic termination under new law regarding tax dispute timelines.

Numero d'incarto Decreto — n. 6462/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the civil procedure extinguished following a lower court's ruling on a tax dispute. The plaintiff argued for a hearing, but the defendant relied on a new law that automatically terminates proceedings when the tax authority lists a case for extinction. The court upheld this statutory mechanism, ruling that the process ended by operation of law without needing further judicial action.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The court establishes that proceedings are automatically extinguished when the tax authority includes the case in the official list for extinction, thereby terminating the litigation unless parties explicitly request a hearing.

Parole chiave

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procedural extinction tax dispute termination automatic process end legislative timeline reduction civil procedure law procedura giudiziaria tributaria arretrati d'imposta amministrazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, Legge n. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26732/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro LA TERRA GIORGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato FLACCAVENTO ANGELO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SICILIA SEZ.DIST. CATANIAn.1323/05/2019 depositata il 01/03/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 05/03/2025