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Decreto — n. 6453/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to automatic termination under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 6453/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil proceedings extinct, ruling that the lower court's judgment correctly applied the new legislative framework. The plaintiff argued for a hearing, but the defendant demonstrated that the case had already been definitively resolved and no objection was filed. Consequently, the court held that the process terminated automatically by operation of law, leaving no room for further litigation.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391 cod. proc. civ.: When a judgment documents the regular definition of a case without a pending objection, the proceedings extinguish automatically, and parties may only request a hearing if they wish to continue.

Parole chiave

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procedural extinction automatic termination civil procedure law judicial resolution statutory time limits contenzioso tributario inidoneità medica carattere economico di medicamenti

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.38518/2019 R.G. proposto da : CANDIDO MEDICINE CENTRE SRL, rappresentatae difesa dagli avvocati RANDAZZO FRANCESCO, NOSOTTI FRANCESCO, CANDIDO SAVERIO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA SEZ.DIST. CATANIAn.3401/06/2018 depositata il 07/08/2018, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 05/03/2025