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Decreto — n. 6430/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding tax procedure extinction due to lack of substantive legal grounds.

Numero d'incarto Decreto — n. 6430/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal filed by Tec Service Italia S.r.l. against a lower court ruling that declared the tax litigation extinguished. The lower court found the case closed because the tax authority had transmitted a list of extinguished judgments under specific legislative provisions, noting no formal objection was raised. The Court rejected the appeal as inadmissible, ruling that the lower court correctly applied the statutory framework governing the extinction of proceedings without needing further substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023; Art. 1, commi 198 e 200, l. n. 197/2022: The transmission of a list of extinguished judgments by the tax authority, in the absence of a formal objection by the parties, legally terminates the proceedings, and appeals against such extinction rulings are inadmissible if the lower court correctly applied the statutory extinction mechanism.

Parole chiave

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tax litigation extinction judicial list transmission procedural termination inadmissible appeal fiscal procedure law procedura giudiziaria tributaria tempestività tributaria servizio finanziario

Disposizioni normative citate

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Art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023
3537/06/2022 depositata il 22/04/2022 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 198 e 200, l. n. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predettoelenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27521/2022 R.G. proposto da : TEC SERVICE ITALIA S.R.L., rappresentata e difesa dall’avvocato POIDOMANI SALVATORE Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE -DIREZIONE PROVINCIALE DI RAGUSA rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ. DIST. CATANIA n. 3537/06/2022 depositata il 22/04/2022 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predettoelenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 04/03