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Decreto — n. 6425/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to automatic filing of final judgment in the registry list.

Numero d'incarto Decreto — n. 6425/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil proceedings extinct following the automatic transmission of a final judgment to the tax authority's registry list. The lower court found that this administrative act satisfied the statutory requirements for case closure under the 2022 law, rendering further litigation unnecessary. Consequently, the appeal was dismissed as the substantive dispute had already been resolved in the manner prescribed by law.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023: The transmission of a final judgment to the tax authority's registry list automatically extinguishes the civil proceedings without the need for a formal court declaration, provided no objection is raised.

Parole chiave

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procedural extinction tax authority registry automatic case closure final judgment transmission civil procedure law procedura giudiziaria tributaria sospensione della riscossione fiscale tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
3004/06/2022 depositata il 06/04/2022 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27169/2022 R.G. proposto da : OCCHIPINTI DOROTEA, rappresentata e difesa d a ll’avvocato FLACCAVENTO ANGELO contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ. DIST. CATANIA n. 3004/06/2022 depositata il 06/04/2022 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 04/03/2025