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Decreto — n. 6420/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: lawsuit against tax agency dismissed due to procedural extinction of the case.

Numero d'incarto Decreto — n. 6420/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the civil procedure extinct following a prior lower court ruling that the case had already been definitively resolved. The plaintiff challenged a tax authority decision based on a list of cases where the court had previously found the proceedings extinguished under specific legislative provisions. The higher court upheld this procedural outcome, confirming that since the lower court had already ruled the matter extinguished, the current appeal lacked a valid subject matter.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The court declares the procedure extinct when a lower court has already ruled that the case is extinguished by law, thereby preventing further litigation on the same subject.

Parole chiave

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procedural extinction tax litigation civil procedure finality of judgment lack of subject matter procedura giudiziaria tributaria tempestività tributaria assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28266/2022 R.G. proposto da : PELLERINO EVELINE, PELLERINO ANTONIO, TONYPELLEGRINO ART END SCIENCE FOR AIRDRESSING SNC, rappresentati e difesi d a ll’avvocato GIUSEPPE CRISTIANO E FYRIGOS ALESSANDRO contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI RAGUSArappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA n.3661/ 06/ 2022 depositata il 26/04/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 04/03/2025