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Ordinanza Interlocutoria — n. 6406/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case for joint handling due to pending preliminary judgment on tax assessment validity.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6406/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal and remanded the case for joint handling with two connected appeals. The taxpayer argued that the tax assessment should be suspended pending the final judgment on the underlying company's tax assessment, which had already been annulled in a prior decision. The court found the procedural issues required collective resolution, necessitating a remand to the lower court for joint processing.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: When multiple appeals raise identical procedural questions regarding the suspension of proceedings pending a preliminary judgment, the court must remand the case for joint handling to ensure consistent resolution of the common legal issue.

Parole chiave

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joint handling of appeals suspension of proceedings preliminary judgment tax assessment validity connected appeals remand for joint trial procedural suspension sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Art. 29 D.L. 78/2010
Art. 9 comma 1 lett. O D.L. 156/2015
Art. 39 D.Lgs. 546/1992
Art. 2945 c.c.

Giurisprudenza citata

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Comm. Trib. Reg. Toscana n. 44/2020
Comm. Trib. Lucca n. 629/2015
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.26928/2020 R.G. proposto da : LEDWON LIANE MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato MACHETTA MARCO (MCHMRC66R14H501O) rappresentata e difesa dall'avvocato SARTI ROSATI GIACOMO (SRTGCM66S03F205Z) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

TOSCANA n. 44/2020 depositata il 13/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2025dal Co:MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA La contribuente Ledwon Liane Maria era attinta da cartella per interessi su sospensione dell’efficacia dell’avviso di accertamento, poi confermato, per ripresa a tassazione su reddito da partecipazione in società di persone sugli anni 2010, 2011 e 2012. Adiva il giudice di prossimità lamentando la necessaria sospensione del giudizio in attesa della definitività dell'accertamento sulla ripresa a tassazione nei confronti della società e, inoltre, invocava l'effetto riflesso del giudicato esterno per essere già stati annullati con sentenza della CTP di Lucca n.629/2015 sia il processo verbale di constatazione che il presupposto avviso di accertamento per l'anno 2009 relativo alla società.

I gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente che interpone ricorso per cassazione, affidato a due strumenti, cui replica l’Avvocatura generale dello Stato, spiegando tempestivo controricorso. CONSIDERATO Vengono proposti due motivi di ricorso. Con il primo motivo si profila censura i sensi dell'articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile per errata applicazione dell'articolo 29 del decreto-legge numero 78 2010, protestando nullità della sentenza per mancata sospensione invia l'azione del principio di pregiudizialità di cui agli articoli 295 e i 337 del codice di diritto civile, nonché dell'articolo 9, primo comma, lettera O) del decreto legge numero 156 del 2015, dell'articolo 39 del decreto legislativo 546 del 1992 e dell'articolo 2945 del codice civile.

Nella sostanza si lamenta che non sia stato sospeso il giudizio relativo alla cartella di cui è controversia in attesa della definizione del pregiudiziale giudizio riguardante il presupposto avviso di accertamento nei confronti della società in accomanditasemplice di cui l'odierna ricorrente era socia accomandante al 90%. Con il secondo motivo si profila censura ai sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione degli articoli 324 del medesimo codice di rito, nonché 2909 e 2495 del codice civile.

Nella sostanza si lamenta che con la precitata sentenza della CTP di Lucca numero 629 del 2015, passata in giudicato, sia stato annullato il PVC e l’originario atto impositivo nei confronti della società “Cristina di Benedetti Alessandro C.” s.a.s., sicché, per l'efficacia riflessa del giudicato esterno, devono ritenersi caducati tutti gli atti impositivi conseguenti nei confronti della società e dei soci. Ritenuta necessaria la trattazione congiunta con i collegati ricorsi rgn. 5651/2020 e 22030/2020, si rende necessario il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia l’affare a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con i