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Ordinanza — n. 6371/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows tax appeal, overturning 3% rate for credit transfers to apply 0.5% rate instead.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6371/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed the taxpayer's appeal while dismissing the tax authority's incidental appeal against a lower court judgment. The taxpayer argued the lower court incorrectly applied a 3% registration tax rate to the transfer of bankruptcy assets, whereas the law mandates a 0.5% rate for credit transfers. The court agreed that the specific nature of the transferred credits required the lower statutory rate, ordering the cassation of the contested sentence and remittal for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 8, lett. a), tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986; In registration tax cases involving bankruptcy concordat approvals with third-party assumption, the transfer of credits must be taxed at the rate applicable to corresponding acts (0.5%) rather than the general rate (3%), as the tax base depends on the nature of the transferred assets.

Parole chiave

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registration tax rate bankruptcy concordat transfer of credits tax base calculation cassation remittal specificity of grounds DPR 131 1986 risanamento dell'impresa in diritto tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 112, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 112, in relazione all’art.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
131 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Con il ricorso incidentale l’Agenzia delle entrate prospetta la violazione dell’art.
Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
«In tema di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (sostanziali o processuali), il principio di specificità dei motivi, di cui all'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., deve essere letto in correlazione al disposto dell'art.
Art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
112, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 8, lettera a), tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
per due aspetti: 1- per avere la sentenza pronunciato oltre l’avviso di liquidazione, avviso che chiedeva la tassazione in base alla lettera B, dell’art. 8, della tariffa allegata al d.P.R.
Art. 6, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
Questo sta a significare che la cessione dei crediti deve essere tassata con l’aliquota prevista dall’art. 6, della tariffa allegata al citato d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5-, Ordinanza n. 31530 del 13/11/2023
Sez. 5-, Ordinanza n. 11925 del 06/05/2021
Sez. 6-2, Ordinanza n. 5001 del 02/03/2018
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24143/2019 R.G. proposto da : ALA SRL, rappresentatae difesa dall'avvocato NEGRO GIUSEPPINA (NGRGPP56L45B963D) -ricorrente e intimata nel ricorso incidentale - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesadall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. C AMPANIA n. 9097/2018 depositata il 23/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate e confermato l’avviso di liquidazione impugnato (imposta di registro al 3 %, per omologa del concordato con assuntore dei beni attivi);

2. ricorre in cassazione la società contribuente con due motivi di ricorso;

3. resiste con controdeduzioni l’Agenzia delle entrate che propone ricorso incidentale con un solo motivo;

4. La ricorrente è rimasta intimata sul ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate. … RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso principale risulta parzialmente fondato sulla aliquota applicata, infondato nel resto; il ricorso incidentale risulta infondato e deve rigettarsi.

2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 112, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per due aspetti: 1- per avere la sentenza pronunciato oltre l’avviso di liquidazione, avviso che chiedeva la tassazione in base alla lettera B, dell’art. 8, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986; la sentenza, invece, ha ritenuto la tassazione ex art. 8, lettera A, d.P.R. n. 131 del 1986; 2- omessa pronuncia sulla subordinata proposta dalla contribuente, ovvero la tassazione con aliquota dello 0,50 % prevista per i trasferimenti dei crediti. 2.

1. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha ampiamente motivato sulla richiesta dell’avviso di liquidazione, evidentemente riferita per il suo tenore letterale alla lettera A, dell’art. 8, citato e non alla lettera B: “l’atto giudiziario de quo ha per oggetto l’omologa di un concordato fallimentare con trasferimento dell’attivo al proponente (assuntore) per un importo di euro 2.570.583,00”. L’avviso di accertamento, quindi, pur indicando erroneamente la lettera B, era riferito per la descrizione letterale al trasferimento previsto dalla lettera A, del citato art. 8. 2.

2. Anche la seconda prospettazione risulta infondata in quanto la CTR ha implicitamente escluso una tassazione con una diversa aliquota, quella dello 0,5 % invece che del 3 %. Tale questione, tuttavia viene poi sollevata dalla ricorrente con il secondo motivo di ricorso e dal ricorso incidentale.

3. Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 8, lettera A, tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Con il ricorso incidentale l’Agenzia delle entrate prospetta la violazione dell’art. 8, lettera B, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986. I motivi si trattano congiuntamente essendo evidentemente, logicamente, connessi. Per l’Agenzia delle entrate l’art. 8 lettera A, citato sarebbe riferito solo ai diritti reali.

Così non è, in quanto la norma prevede con la disgiunzione o (e poi con ovvero) sia i diritti reali sia il trasferimento di altri beni e diritti: “a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti”. Mentre l’art. 8, lettera B, prevede la condanna, alla quale non può assimilarsi l’omologa del concordato con terzo assuntore. Conseguentemente la norma da applicare è quella individuata dalla CTR, la lettera a dell’art. 8, citato.

In tal senso la giurisprudenza, consolidata, di questa Corte di Cassazione che il collegio condivide: «In tema di imposta di registro, al decreto di omologazione del concordato fallimentare, con intervento di terzo assuntore, va applicata l'imposta di registro, in misura proporzionale, computata sul valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti, mentre l'importo del debito accollato non partecipa al calcolo della base imponibile ai fini della liquidazione dell'imposta, risultando quest'ultima derivante esclusivamente dal calcolo delle aliquote sui beni oggetto di cessione» (Sez. 5- , Ordinanza n. 31530 del 13/11/2023, Rv. 669734 – 01; ve di anche Sez. 5- , Ordinanza n. 11925 del 06/05/2021, Rv. 661258 – 01 :

« In tema d'imposta di registro, al decreto di omologa del concordato fallimentare, con intervento di terzo assuntore, deve essere applicato il criterio di tassazione correlato all'art. 8, lett. a), della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, con commisurazione dell'imposta in misura proporzionale al valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti e con esclusione, dalla base imponibile, del contestuale accollo dei debiti collegato a detta cessione dei beni fallimentari»). Il ricorso incidentale, del resto, non contiene efficaci critiche per mutare l’orientamento della Corte:

«In tema di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (sostanziali o processuali), il principio di specificità dei motivi, di cui all'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., deve essere letto in correlazione al disposto dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., essendo dunque inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che, nel denunciare la violazione di norme di diritto, ometta di raffrontare la ratio decidendidella sentenza impugnata con la giurisprudenza della S.C. e, ove la prima risulti conforme alla seconda, ometta di fornire argomenti per mutare orientamento», Sez. 6- 2, Ordinanza n. 5001 del 02/03/2018, Rv. 648213 -01).

4. Risulta, invece, fondato il secondo motivo di ricorso della società contribuente. L’art. 8, lettera a) della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 prevede “le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti”. Questo sta a significare che la cessione dei crediti deve essere tassata con l’aliquota prevista dall’art. 6, della tariffa allegata al citato d.P.R. (ovvero lo 0,5 %, e non per il 3 %). La lettera a), citata, infatti, applica la tassazione secondo la natura dei beni trasferiti; non contiene, come la lettera b) un criterio secco (il 3 %). Nel caso in giudizio, come riferito in ricorso, l’attivo fallimentare era composto da crediti e da azioni giudiziarie, mentre le disponibilità finanziarie di euro 200.195,74 rimasero alla curatela. Si impone, pertanto, sul punto, la cassazione della sentenza con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui si demanda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. …

P.Q.M.

rigetta il ricorso incidentale; accoglie il secondo motivo del ricorso principale , rigetta il primo motivo del ricorso principale; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto erinvia alla Corte di giustizia di secondo grado del