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Ordinanza — n. 6365/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on Stamp Duty, ruling separate judicial acts are independently taxable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6365/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed Arcturus SRL's appeal against the Revenue Agency's decision to tax a court order (decreto ingiuntivo) proportionally. The appellant argued that taxing the decree proportionally would duplicate the tax already paid on the underlying arbitration award registered earlier. The court rejected this, stating that each judicial act has distinct legal effects and constitutes an independent taxable event, thereby precluding double taxation.

Regesto Legislator

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Art. 37, d.P.R. n. 131/1986; Art. 8, lett. B, tariffa, parte prima, d.P.R. n. 131/1986: In cases of multiple judicial acts concerning the same subject, each act is subject to independent taxation because the stamp duty targets the legal effects of the act, not the transfer of wealth.

Parole chiave

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Stamp Duty Taxation Double Taxation Avoidance Judicial Acts Registration Arbitration Award Enforcement Revenue Agency Appeal Independent Taxable Event Cassazione Ordinanza liquidazione aziendale a fini fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 37, d.P.R. n. 131 del 1986
Con un solo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 37, d.P.R. n. 131 del 1986 e dell’art.
Art. 8, lettera B, tariffa, parte prima, d.P.R. n. 131/1986
131 del 1986 e dell’art. 8, lettera B, tariffa, parte prima allegata al citato d.P.R.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 13 comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Ordinanza n. 9501 del 18/04/2018
Sez. 5, Sentenza n. 17808 del 19/07/2017
Sez. 5, Ordinanza n. 16657 dell'11/06/2021
Sez. 6, Ordinanza n. 5001 del 02/03/2018
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15117/2019 R.G. proposto da : ARCTURUS SRL, rappresentata e difesa dall’avvocato VALORI GUIDO (VLRGDU58L28H501Y) unitamente all'avvocato GIAMBELLINI ORESTE (GMBRTD58H20B615C) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 5034/2018 depositata il 21/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI. FATTI DI CAUSA 1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate e confermava l’avviso di liquidazione impugnato (per l’imposta di registro);

2. ricorre in cassazione la Arcturus s.r.l. con un solo motivo di ricorso, integrato da memoria;

3. resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate che chiede il rigetto del ricorso. … RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è infondato e deve respingersi, con la condanna alle spese del giudizio di legittimità, con il raddoppio del contributo unificato.

2. Con un solo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 37, d.P.R. n. 131 del 1986 e dell’art. 8, lettera B, tariffa, parte prima allegata al citato d.P.R. 131/1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Per la ricorrente il pagamento dell’imposta di registro proporzionale al momento della registrazione del lodo arbitrale (in data 1 giugno 2011, registrazione del lodo con versamento di euro 79.563,72) non poteva essere duplicato al momento della registrazione del decreto ingiuntivo (che condannava il debitore Franco Monico al pagamento della somma di cui al lodo e alle ulteriori somme per spese e rimborso dell’imposta di registro) che aveva come presupposto il lodo suddetto.

Per la ricorrente, quindi, al fine di evitare la duplicazione l’imposta applicabile al decreto ingiuntivo è dovuta in maniera fissa; e comunque, in via subordinata, nella determinazione dell’imposta di registro in misura proporzionale va scomputata l’imposta già assolta in sede di registrazione del lodo. Deve darsi continuità all’orientamento di questa Corte di Cassazione sul punto controverso, che ha ritenuto applicabile l’imposta di registro in misura proporzionale al decreto ingiuntivo per il pagamento di somme di cui al lodo (senza distinzione di lodo rituale o irrituale):

«In tema di imposta di registro, in caso di pluralità di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ciascuno di essi è soggetto autonomamente ad imposizione, senza che possa attribuirsi rilevanza alla circostanza che si riferiscano al medesimo oggetto ed alle stesse parti, in quanto il tributo non è volto a colpire il trasferimento di ricchezza, ma inerisce direttamente all'atto, preso in considerazione in funzione degli effetti giuridici ed economici che è destinato a produrre.(Nella specie, inapplicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto insussistente una duplicazione d'imposta nell'ipotesi di due diverse registrazioni di distinti provvedimenti giudiziari, l'uno avente ad oggetto i lodi arbitrali e l'altro il decreto ingiuntivo per la restituzione di una somma versata in esecuzione di una sentenza non definitiva di annullamento dei lodi)» (Sez. 5- , Ordinanza n. 9501 del 18/04/2018, Rv. 647830 – 01; vedi anche Sez. 5 - , Sentenza n. 17808 del 19/07/2017, Rv. 645015 -01).

Si è anche specificato, con riguardo al lodo irrituale, che « Si tratta di principi che - quanto a distinzione ed autonomia dei presupposti di imposta -devono a fortiori valere per il presente caso; mentre il decreto ingiuntivo viene tassato autonomamente come atto giudiziario del quale il creditore necessita per porre in esecuzione il titolo, nella specie appunto costituito dal lodo irrituale, quest'ultimo viene invece tassato in base al suo contenuto contrattuale- patrimoniale, così da rientrare nella tassazione di registro ordinaria. Non vi è dunque doppia imposizione perché gli oggetti sono diversi, e così gli effetti dei due atti (giudiziale e contrattuale)»(Cass., Sez. 5°-, Ordinanza n. 16657 dell’11/06/2021).

Quello che rileva, infatti, sono gli effetti giuridici dell’atto sottoposto a registrazione e non il trasferimento di ricchezza (imposta d’atto). Gli effetti sono diversi per il lodo e per il decreto ingiuntivo. Il ricorso in cassazione, del resto, non contiene efficaci critiche per mutare l’orientamento della Corte: «In tema di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (sostanziali o processuali), il principio di specificità dei motivi, di cui all'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., deve essere letto in correlazione al disposto dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., essendo dunque inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che, nel denunciare la violazione di norme di diritto, ometta di raffrontare la ratio decidendidella sentenza impugnata con la giurisprudenza della S.C. e, ove la prima risulti conforme alla seconda, ometta di fornire argomenti per mutare orientamento» (Sez. 6- 2, Ordinanza n. 5001 del 02/03/2018, Rv. 648213 -01).

3. Anche sulla condanna del decreto ingiuntivo relativa al pagamento (rimborso) dell’imposta di registro, versata dal ricorrente per il lodo, deve applicarsi l’imposta di registro. L’imposta di registro pagata (anticipata) dalla ricorrente, infatti, diventa un credito azionato con il decreto ingiuntivo e, in quanto tale, soggetto all’imposta di registro proporzionale.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro4.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a