Cassation Court dismisses appeal against lower court ruling declaring tax litigation extinguished due to procedural time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by TEC Service Italia SRL against a lower court decision declaring the tax litigation extinguished. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under the 2023 tax decree documented the regular conclusion of the dispute, triggering automatic extinction under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022. The Court of Cassation upheld this procedural outcome, confirming that the statutory time limits for declaring the extinction of proceedings had been met and that the process was legally terminated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The insertion of a case into the list for extinction of proceedings pursuant to the 2023 tax decree automatically terminates the litigation, barring further appeals unless parties request a hearing under the third paragraph of Article 391 of the Code of Civil Procedure.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15705/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro TEC SERVICE ITALIA SRL TSI rappresentata e difesa nel precedente grado di giudizio dall'avvocato RUTA GIORGIO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SICILIA SEZ. DIST. CATANIA n. 7148/06/2020 depositata il 09/12/2020 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 05/03/2025