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Ordinanza — n. 6339/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax refund appeal due to taxpayer's withdrawal of action, ruling litigation costs are fully compensated.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6339/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the matter of contention ceased following the taxpayer's formal withdrawal of the lawsuit. Although the tax agency argued for a refund based on pension supplement tax rules, the withdrawal extinguished the dispute's subject matter. Consequently, the court dismissed the appeal and ruled that all litigation costs from all levels of the trial are fully compensated between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 23, commi 5 e 7 d.lgs. 252/2005: A withdrawal of action by the claimant in cassation proceedings causes the cessation of the matter of contention, resulting in the dismissal of the appeal and full compensation of litigation costs between the parties.

Parole chiave

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withdrawal of action cessation of matter tax refund appeal litigation costs compensation pension supplements cassation procedure interest in litigation compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con l’unico motivo l’Ufficio denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 23, commi 5 e 7, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 23,commi 5 e 7,d.lgs.
Art. 64, comma 2, legge 17 maggio 1999, n. 144
252, in combinato disposto con l’art. 64, comma2, legge 17 maggio 1999, n.
art. 306 cod. proc. civ
Pur non vertendosi in ipotesi di estinzione per intervenuta rinuncia, atteso che il contribuente riveste in questa sede il ruolo di controricorrente, e non applicandosi in ogni caso l'art. 306 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 10/09/2004, n. 18255
La stessa, infatti, è significativa del venir meno dell'interesse del contribuente al giudizio ed appare idonea a consentire il rilievo della cessazione della materia del contendere, che ha l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda (Cass. 10/09/2004, n. 18255).
Cass. 31/10/2024, n. 28183
Cass. 19/07/2022, n. 22665
Cass. 02/09/2022, n. 25955
22665, e la giurisprudenza ivi richiamata, consolidata da Cass. 02/09/2022, n. 25955 e da Cass.
Cass. 30/11/2022, n. 35254
25955 e da Cass. 30/11/2022, n. 35254), ai quali integralmente occorre riportarsi.
Corte Cost. n. 257 del 2022
L’orientamento di questa Corte è stato peraltro recentemente avallato da Corte Cost. n. 257 del 2022.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24393/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato, –ricorrente – contro GROSSETTI ENRICO, rappresentato e difeso dall’Avv. Manlio Nardi, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LAZIO , n. 7141 /2019 , depositata il20 dicembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025dal consigliere Rosanna Angarano . Irpef –Istanza di rimborso -pensioni integrative - Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti di Enrico Grossett i, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe . C on quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello de ll’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. che aveva accolto il ricorso spiegato dal contribuente avverso il silenziorifiuto formatosi sull’ istanza di rimborso delle ritenute operate, per gli anni di imposta 2013, 2014 e 2015, sul trattamento pensionistico complementare erogato dall’Inps.

2. In data 23 gennaio 2025 il contribuente ha depositato «atto di rinuncia agli atti del giudizio». Considerato che:

1. Con l’unico motivo l’Ufficio denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 23,commi 5 e 7,d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, in combinato disposto con l’art. 64, comma2, legge 17 maggio 1999, n. 144. Censura la sentenza impugnata per aver fattoerronea applicazione della disciplina intertemporale di decorrenza dell’efficacia del nuovo regime fiscale dei trattamenti pensionistici integrativi introdotta dal d.lgs n. 252 del 2005.

2. Il controricorrente ha presentato , personalmente, con sottoscrizione autenticata dal difensore,rinuncia agli atti del giudizio in corso, ai diritti e all’azione fatta valere nei precedenti gradi di merito. 2.1. La rinuncia all’azione determina la cessazione della materiadel contendereche ha come effetto la pronuncia di cassazione senza rinvio. La stessa, infatti, è significativa del venir meno dell'interesse del contribuente al giudizio ed appare idonea a consentire il rilievo della cessazione della materia del contendere, che ha l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda (Cass. 10/09/2004, n. 18255).

Pur non vertendosi in ipotesi di estinzione per intervenuta rinuncia, atteso che il contribuente riveste in questa sede il ruolo di controricorrente, e non applicandosi in ogni caso l'art. 306 cod. proc. civ. al giudizio di Cassazione, l'effetto processuale che deriva dalla rinuncia all'azione espressamente formulata da chi si afferma creditore è significativadella sopravvenuta carenza di interesse al giudizio ma anche dell’interesse delle controparti ad una pronuncia di accertamento negativo dell’azione proposta(Cass. 31/10/2024, n. 28183 in analoga fattispecie).

3. La rinuncia, in mancanza di accettazione della controparte, determina altresì la pronuncia sulle spese. 3.1. A questo fine occorre considerare la fondatezza del motivo, alla luce di diversi recenti precedenti in materia di regime impositivo delle pensioni integrative degli ex dipendenti Inps (cfr. Cass.19/07/2022, n. 22665, e la giurisprudenza ivi richiamata, consolidata da Cass. 02/09/2022, n. 25955 e da Cass. 30/11/2022, n. 35254), ai quali integralmente occorre riportarsi. L’orientamento di questa Corte è stato peraltro recentemente avallato da Corte Cost. n. 257 del 2022. Tuttavia, poichél’orientamento favorevole all’Amministrazione si è consolidato solo dopo la proposizione del ricorso, le spese dell’intero giudizio restano compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere; cassa la sentenza impugnata;dichiara interamente compensa te tra le parti le spese di lite dei gradi di merito e del giudizi