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Ordinanza — n. 6336/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal by suspending appeal deadlines under fiscal amnesty law for payment orders.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6336/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the Revenue Agency's appeal against a lower court ruling that had declared the taxpayer's appeal inadmissible for being late. The taxpayer argued the appeal was untimely, but the court found the appeal valid because the relevant payment order was subject to a fiscal amnesty definition and thus benefited from a statutory six-month suspension of appeal deadlines. Consequently, the court set aside the lower court's decision and remanded the case for a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 11, comma 9, d.l. n. 50 del 2017; Art. 327 cod. proc. civ.: The appeal deadline is suspended for six months when the payment order is part of a taxable debt definition under fiscal amnesty, resulting in a cumulative extension of the original deadline.

Parole chiave

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fiscal amnesty payment order tax appeal deadline suspension Revenue Agency procedural deadline tax liability sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 11, comma 9, d.l. 24 aprile 2017, n. 50
civ., la violazione dell’art. 11, comma 9, d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.
Art. 327 cod. proc. civ.
La C.t.r riteneva tardiv o l’appello in quanto proposto dopo lo spirare del termine dl sei mesidi cui all'art. 327 cod. proc. civ. nel testo novellato dall'art.
Art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
condono fiscale, lacartella di pagamento può essere oggetto di definizione , purché sia il primo atto impositivo con il quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo in tal caso impugnabile, ex art. 19 del d.lgs.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con l’unico motivo l’Ufficio denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art.
art. 327 cod. proc. civ
La C.t.r riteneva tardiv o l’appello in quanto proposto dopo lo spirare del termine dl sei mesidi cui all'art. 327 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 19/08/2024, n. 25204
Cass. Sez. U. 25/06/2021, n. 18298
25204; Cass. Sez. U. 25/06/2021, n. 18298).
Cass. 20/03/2024, n. 7510
Cass. 20/03/2024, n. 7510 che, a fronte di una sentenza di primo grado pubblicata in data 27/02/2017, con scadenza del terminesemestrale c.d.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2861/2020R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato, –ricorrente – contro MK TECH S.R.L.UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Maltarolo, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA , n. 2469/2019,depositata il 7 giugno 2019 ; Ires -Cartella di pagamento -Appello - termine - sospensione d.l.50/2017 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti della MK Tech s .r.l . unipersonale, che resiste a mezzo controricorso,avverso la sentenza in epigrafe. C on quest’ultima la C.t.r. ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p.che aveva accolto il ricorso spiegato dalla società avverso la cartella di pagamento n. 6820160010837972000, con la quale era stato c ontestato un minor credito Iresper l’anno di imposta 2012. 1.1. La C.t.r riteneva tardiv o l’appello in quanto proposto dopo lo spirare del termine dl sei mesidi cui all'art. 327 cod. proc. civ. nel testo novellato dall'art. 46 legge n. 69 del 2009, applicabile alla fattispecie trattandosi di processo instaurato successivamente al 4luglio 2009 e, precisamente, con ricorso notificato il 13 - 14 marzo 2018, avverso sentenza pubblicata il 21febbraio 2017. Considerato che:

1. Con l’unico motivo l’Ufficio denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 11, comma 9, d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.

96. Censura la sentenza impugnata per averomesso di considerare la sospensione dei termini per impugnare disposta dell'art. 11, comma 9, d.l. n. 50 del 2017con riferimento alle controversie interessate dalla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agentedella riscossione, tra le qualirientrava quella in esame , relativa a ruoli emessi a seguito delle attività di liquidazione della dichiarazione ai sensi degli artt. 36 - bis e 36-ter d.P.R. n. 602 del 1973 o 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972.

2. Con il controricorso il contribuente sostiene, invece, l’inapplicabilità della sospensione dei termini di cui all’art. 11 cit. in quanto la definizione agevolata avrebbe ad oggetto solo gli atti impositivi e non anche le cartelle di pagamento, quali atti di mera riscossione.In via subordinata rileva che l’appello sarebbe comunque tardivo essendo il termine definitivamente scaduto il 21 febbraio 2018.

3. Il motivo è fondato. 3.1. Questa Corte ha già chiarito che in tema di c.d. condono fiscale, lacartella di pagamento può essere oggetto di definizione , purché sia il primo atto impositivo con il quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo in tal caso impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, che, invece, non sono più denunciabili ove sia mero atto riscossivo (cfr. Cass.19/08/2024, n. 25204; Cass. Sez. U. 25/06/2021, n. 18298).

Nella fattispecie in esame la cartella aveva ad oggetto il recupero di un credito di imposta e, dunque, aveva natura impo-esattiva. La controversia, pertanto, era soggetta all’art. 11, comma 9, d.l. n. 50 del 2017 che, per le controversie definibili, prevedeva la sospensione dei termini di impugnazione, anche incidentale, in scadenza dalla entrata in vigore sino al 30 settembre 2017. 3.2. Icriteri di computo sono stati già chiari ti da questa Corte che ha affermato che,ove il termine di impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ.scade nel periodo ricompreso tra il 24 aprile 2017 (entrata in vigore del d.l.n. 50 del 2017) ed il 30 settembre 2017, lo stesso si prolunga di sei mesi;ha escluso, di contro , che il termine rimanga sospeso fino a quest'ultima data, per poi riprendere a decorrere per il suo residuo periodo di tempo non consumato.

Si è precisato che la sospensione legale in questione comporta il cumulo del termine ex art. 327 cod. proc. civ. (se scadente in quell'arco temporale) con quello di sei mesi di cui alla disposizione in esame; che (come ritenuto dall'amministrazione finanziaria con la Circ. n.22/E del 28 luglio 2017) la durata della sospensione è predeterminata in sei mesi, che si aggiungono al termine di scadenza calcolato secondo le ordinarie regole processuali, ivi incluse quelle relative al periodo – dal 1° al 31 agosto – di sospensione feriale. Inoltre, la durata della sospensione resta pari a sei mesi anche nei casi in cui si sovrapponga al periodo di sospensione dei termini feriali;(Cfr.

Cass. 20/03/2024, n. 7510 che, a fronte di una sentenza di primo grado pubblicata in data 27/02/2017, con scadenza del terminesemestrale c.d. lungo ex art. 327 cod. proc. civ. per impugnare in data 27/09/2017 – tenuto conto della sospensione feriale – avuto riguardo alla sospensione di sei mesi di cui all'art. 11, comma 9, cit. ha ritenuto cheiltermine per proporre appello dovesseritenersi prorogato fino al 27/03/2018). 3.3. Nella fattispecie in esame a fronte della sentenza depositata il 21 febbraio 2017, con scadenza del temine semestrale al 21 settembre 2017, tenuto conto della sospensione feriale, il termine doveva ritenersi prorogato sino al 21 marzo 2018. 3.4.L’appello era, pertanto, tempestivo.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà all’esame dell’appello ed anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i l ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà anch