Court declares civil process extinguished due to administrative act confirming case closure under new tax law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the civil process extinguished following an administrative act confirming the case's closure under specific tax legislation. The plaintiff, Finamore Fabio, challenged a decision by the Imperialia tax office regarding the reduction of litigation times for tax disputes. The court ruled that the insertion of the case into the official list documented the regular definition of the controversy, thereby legally terminating the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; The process is extinguished when an administrative act documents the regular definition of the controversy, leaving only the option for parties to request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29726/2017 R.G. proposto da : FINAMORE FABIO, rappresentato e difeso dall'avvocato DAMONTE ROBERTO contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO CONTROLLI LEGALI IMPERIA, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LIGURIA n.962/ 3/ 2017 depositata il 23/06/2017, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 25/02/2025