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Ordinanza — n. 6327/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax agency's appeal, ruling capital gains must be recognized at contract signing regardless of partial payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6327/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a lower court that reduced capital gains based on partial payment received. The agency argued that gains should be recognized only when fully paid, while the taxpayer contended that the contract date established the taxable event. The court ruled that capital gains are formally realized at the moment of the transfer agreement, making the principle of accrual mandatory and independent of subsequent payment issues.

Regesto Legislator

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Art. 86, comma 2 e 4; Art. 109, comma 2 T.U.I.R.: In cases of business transfer, capital gains must be declared in the period of formal realization, disregarding partial or delayed payment.

Parole chiave

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capital gains recognition principle of accrual business transfer taxation partial payment effect taxable period determination accoglimento parziale del contribuente arretrati d'imposta indennizzo del plusvalore

Disposizioni normative citate

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Art. 86, comma 2 e 4 T.U.I.R.
Art. 109, comma 2 T.U.I.R.
art. 380 bis c.p
Pierpaolo Maracci resiste con controricorso, depositando successiva memoria ex art. 380 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Ordinanza n. 5876 del 19/02/2014
Sez. 5, Ordinanza n. 14560 del 26/05/2021
(Sez. 5, Ordinanza n. 14560 del 26/05/2021;
Sez. 5, Sentenza n. 24378 del 30/11/2016
Sez. 5, Sentenza n. 24378 del 30/11/2016; Sez.
Sez. 5, Sentenza n. 4366 del 23/02/2011
24378 del 30/11/2016; Sez. 5, Sentenza n. 4366 del 23/02/2011; il medesimo principio è sotteso anche a Cass.
Cass. Sez. 5, 06/06/2014, n. 12747
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5213/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- CONTRO MARACCI PIERPAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA EMILIANI 48, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANO RICCARDO (GRZRCR64B18H501X) rappresentato e difeso dagli avvocati ZINGARI GIANPIERO (ZNGGPR71A19F205L), D'ORTA ELEONORA (DRTLNR73S43F205W) -controricorrente- avverso SENTENZA della C.T.R. della LOMBARDIA n. 3231/2017 depositata il 18/07/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere MAURA NARDIN. FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza della C.T.R. della Lombardia, che, in parziale accoglimento dell’appello formulato da Pierpaolo Maracci, ha rideterminato in euro 65.400,00 l’importo della plusvalenza, iscritta a ruolo per euro 250.000,00, su cui è stata calcolata l’imposta di sostitutiva dell’IRPEF, per l’anno di imposta 2012, di cui alla cartella esattoriale impugnata, nella misura di euro 73.052,80.

2. La C.T.R., richiamato il principio di cui all’art. 109 T.U.I.R., secondo il quale alla plusvalenza derivante da cessione di azienda si applica il principio di competenza, e rilevato che il contribuente-cedente aveva incassato solo parte del prezzo pattuito, ottenendo per la restante parte effetti bancari, non onorati, riprende un precedente giurisprudenziale di legittimità (Sez. 5, Ordinanza n. 5876 del 19/02/2014) ed afferma che non avendo il contribuente incassato l’integrale corrispettivo, e non potendo egli successivamente beneficiare della conseguente minusvalenza, derivante dal mancato pagamento, l’imposta sostitutiva deve essere calcolata solo sulla somma effettivamente ricevuta.

3. Pierpaolo Maracci resiste con controricorso, depositando successiva memoria ex art. 380 bis c.p.c. con cui ribadisce le conclusioni assunte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’Agenzia delle Entrate formula un unico motivo di ricorso, con il quale deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e 109 T.U.I.R., a mente dei quali la plusvalenza derivante da cessione di azienda si considera conseguita nel momento di stipulazione dell’atto traslativo, sicché, in forza del principio di competenza, il corrispettivo deve imputarsi all’esercizio in cui la cessione si realizza, indipendentemente dal suo effettivo pagamento.

Lamenta che, al contrario, la sentenza impugnata facendo leva su un isolato precedente, peraltro inconferente, ha sostanzialmente applicato il principio di cassa, in forza della mancata realizzazione di fatto della plusvalenza stessa. Ricorda che il principio di competenza non ammette deroghe neppure nella cessione di azienda con riserva di proprietà e che esso non viene meno per vicende sopravvenute, quali la risoluzione o l’annullamento del contratto o gli accordi successivi fra le parti.

2. Il controricorrente formula eccezione di inammissibilità del ricorso per insindacabilità dell’accertamento di fatto, contenuto nella sentenza impugnata in relazione alla mancata realizzazione della plusvalenza oggetto di imposta.

3. L’eccezione è priva di pregio. Invero il motivo formulato dall’Agenzia delle Entrate -su cui infra - è relativo ai vizi di violazione di legge e non censura l’accertamento in fatto, rispetto al quale nulla oppone.

4. Il motivo merita accoglimento.

5. Come ripetutamente chiarito da questa Corte, infatti, “In tema di imposte sui redditi, la plusvalenza derivante dalla cessione di azienda va dichiarata, inderogabilmente, nel periodo in cui si è formalmente realizzata, non rilevando l'incasso parziale del prezzo di vendita per effetto del fallimento della cessionaria, atteso che i due momenti integrano eventi (la realizzazione della plusvalenza nel modo suddetto e la successiva emersione di un componente negativo conseguente alla mancata corresponsione per intero del prezzo della cessione) fiscalmente autonomi, che vanno dichiarati - l'uno come guadagno, l'altro come perdita - nei distinti periodi in cui si verificano. (Sez. 5, Ordinanza n. 14560 del 26/05/2021;

Sez. 5, Sentenza n. 24378 del 30/11/2016; Sez. 5, Sentenza n. 4366 del 23/02/2011; il medesimo principio è sotteso anche a Cass. Sez. 5, 06/06/2014, n. 12747, secondo cui: “In tema di reddito di impresa, la determinazione della base imponibile in caso di cessione di beni sottoposta a condizione sospensiva è ancorata al valore degli stessi al momento dell'avverarsi della condizione, senza che ne rilevi la retroattività degli effetti. (Nella specie, relativa al trasferimento di una farmacia, le parti avevano convenuto il versamento di un acconto all'atto della stipula dell'accordo e il pagamento del saldo al momento del rilascio della prescritta autorizzazione regionale, poi intervenuta l'anno successivo, da cui l'imputazione delle plusvalenze avuto riguardo all'annualità di versamento delle rispettive somme). (Cass.

Sez. 5, 06/06/2014, n. 12747) 6. E’, dunque, obbligo del contribuente dichiarare la plusvalenza nel periodo in cui essa è formalmente realizzata, secondo il criterio di competenza, a prescindere dal momento in cui avviene materialmente la corresponsione della somma oggetto di corrispettivo ed anche a prescindere dal suo effettivo incasso. Al contrario, il contribuente che non dichiara integralmente la plusvalenza, ma solo in relazione alla somma riscossa dispone del principio di competenza a sua discrezione, scegliendo il periodo temporale di riferimento dell’imposta, in violazione degli artt. 86, commi 2 e 4 e 109, comma 2 del TUIR.

7. Il ricorso deve, dunque, essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, cui è demandata anche la liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui d