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Ordinanza — n. 6325/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows refund claim against tax withholding on supplementary pension for public employees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6325/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's dismissal of Maria La Torre's claim for a tax refund on supplementary pension contributions. The lower court had incorrectly applied a previous, less favorable tax regime to public employees because the new law was not yet fully implemented. The court ruled that the Constitutional Court had previously declared the discriminatory application of the old regime unconstitutional, mandating the application of the new, more favorable tax rules to public sector workers as well.

Regesto Legislator

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Art. 11, comma 6 d.lgs. 252/2005; Art. 23, comma 6 d.lgs. 252/2005: The new tax regime for supplementary pension funds applies to public employees even without a specific implementing decree if the twelve-month deadline for its issuance has expired, ensuring equal treatment with private sector employees.

Parole chiave

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supplementary pension tax public employees tax refund claim constitutional equality fiscal discrimination implementing decree tax withholding aliquota della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 11, comma 6 d.lgs. 252/2005
La C.T.R., pur dando atto che l’art. 11, comma 6 d.lgs. 252/2005 prevede una trattenuta a titolo di imposta relativamente alle forme pensionistiche complementari, ha ritenuto ostativa all’accoglimento della domanda la previsione di cui all’art.
Art. 23, comma 6 d.lgs. 252/2005
252/2005 prevede una trattenuta a titolo di imposta relativamente alle forme pensionistiche complementari, ha ritenuto ostativa all’accoglimento della domanda la previsione di cui all’art. 23, comma 6 d.lgs.
Art. 1, comma 2, lett. p) l. 243/2004
18 d.lgs. 124/1993, critica la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni si debba applicare la normativa previgente l’entrata in vigore del d.lgs.
Art. 360, comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c.
Maria La Torre formula un unico motivo di ricorso, con il quale si duole, ex art. 360, comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 18 d.lgs. 124/1993
Premesso che la pensione integrativa percepita dalla contribuente rientra fra le forme pensionistiche complementari disciplinate dall’art. 18 d.lgs.
art. 11, comma 6 d.lgs. 252/2005
La C.T.R., pur dando atto che l’art. 11, comma 6 d.lgs. 252/2005 prevede una trattenuta a titolo di imposta relativamente alle forme pensionistiche complementari, ha ritenuto ostativa all’accoglimento della domanda la previsione di cui all’art.
art. 23, comma 6 d.lgs. 252/2005
252/2005 prevede una trattenuta a titolo di imposta relativamente alle forme pensionistiche complementari, ha ritenuto ostativa all’accoglimento della domanda la previsione di cui all’art. 23, comma 6 d.lgs.
art. 18 d.lgs. 124/1993
Premesso che la pensione integrativa percepita dalla contribuente rientra fra le forme pensionistiche complementari disciplinate dall’art. 18 d.lgs.
art. 76 Cost
di attuazione, ciò comportando la scadenza della delega di cui all’art. 76 Cost.
art. 3 Cost
218 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost.,l'art.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, sentenza 18 giugno 2019, n. 218
Sez. 5, Ordinanza n. 22665 del 19/07/2022
(Sez. 5, Ordinanza n. 22665 del 19/07/2022) 5.
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31421/2018 R.G. proposto da: LA TORRE MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA P. DELLA VALLE, 2, presso lo studio dell’avvocato SCHILLACI FRANCESCO (SCHFNC69B04H501H) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FERRI FEDERICO LUCIANO (FRRFRC48A28H501I) -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA della C.T.R. del LAZIO n. 1940/2018 depositata il 27/03/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere MAURA NARDIN. FATTI DI CAUSA 1. Maria La Torre impugna la sentenza della C.T.R. del Lazio, che, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, ha rigettato il ricorso avverso il silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso della maggiori somme trattenute a titolo di imposta sulla pensione integrativa erogata dall’INPS, di cui la contribuente era stata dipendente, con ricalcolo dell’aliquota fiscale dovuta nella misura del 15% ai sensi dell’art. 11, comma 6 d.lgs. 252/2005.

2. La C.T.R., pur dando atto che l’art. 11, comma 6 d.lgs. 252/2005 prevede una trattenuta a titolo di imposta relativamente alle forme pensionistiche complementari, ha ritenuto ostativa all’accoglimento della domanda la previsione di cui all’art. 23, comma 6 d.lgs. 252/2005, che impone per i pubblici dipendenti l’applicazione della norma previgente fino all’emanazione del decreto di attuazione, di cui all’art. 1, comma 2 lettera p) l. 243/2004.

3. L’Agenzia delle Entrate ha depositato, in data 19 febbraio 2019, memoria di costituzione ai fini della partecipazione alla discussione della causa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Maria La Torre formula un unico motivo di ricorso, con il quale si duole, ex art. 360, comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c., della violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 6 e 23, comma 5 d.lgs. 252/2005, nonché dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di contraddittorio fra le parti. Premesso che la pensione integrativa percepita dalla contribuente rientra fra le forme pensionistiche complementari disciplinate dall’art. 18 d.lgs. 124/1993, critica la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni si debba applicare la normativa previgente l’entrata in vigore del d.lgs. 252/2005, in mancanza del decreto attuativo di cui all’art. 1 della l. 243/2004, essendo al momento dell’entrata in vigore del d.lgs. 252/2005, già decorso il termine di dodici mesi per l’emanazione del d.lgs. di attuazione, ciò comportando la scadenza della delega di cui all’art. 76 Cost. e, per l’effetto, l’applicazione anche ai pubblici dipendenti della disciplina di cui all’art. 11, comma 6 cit..

2. Il motivo è fondato.

3. Con sentenza del 18 giugno 2019, n. 218 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost.,l'art. 23, comma 6, del d.lgs. n.252 del 2005, nella parte in cui prevede che il riscatto della posizione individuale sia assoggettato a imposta ai sensi dell'art. 52, comma 1, lett. d-ter ), del d.P.R. n. 917 del 1986, anziché ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 5, dello stesso d.lgs. n. 252 del 2005. Ciò in quanto la disposizione, “nel prevedere che, sino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'art. 1, comma 2, lett. p ), della legge n. 243 del 2004, sulle somme percepite dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni a titolo di riscatto della posizione individuale maturata presso una forma di previdenza complementare collettiva si applica il regime fiscale previgente al d.lgs. n. 252 del 2005, invece del regime fiscale più favorevole introdotto da detto decreto per la stessa prestazione erogata ai dipendenti privati, discrimina due fattispecie caratterizzate da una sostanziale omogeneità, con violazione del principio dell'eguaglianza tributaria e una conseguente incidenza sul contesto sociale.

La ratiodel beneficio riconosciuto a favore dei dipendenti privati -quella di favorire lo sviluppo della previdenza complementare, dando attuazione al sistema dell'art. 38, secondo comma, Cost.- è infatti identicamente ravvisabile anche nei confronti di quelli pubblici, senza che siano individuabili elementi che giustifichino ragionevolmente una disomogeneità del trattamento fiscale agevolativo” (Ufficio del massimario della Corte costituzionale).

4. Questa Sezione ha ulteriormente chiarito che “In tema di fondi previdenziali integrativi, ai sensi dell'art. 23, comma 7, del d.lgs. n. 252 del 2005, per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993, e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla l. n. 421 del 1992, ai montanti delle prestazioni maturate entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data; ne consegue che il nuovo sistema di tassazione agevolata, introdotto dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, ed in vigore dal 1° gennaio 2007, è inapplicabile "ratione temporis" ai cd. "vecchi iscritti" a "vecchi fondi". (Sez. 5, Ordinanza n. 22665 del 19/07/2022) 5. In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda la liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, in diversa composizione, cui demanda