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Ordinanza — n. 6286/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on mortgage registration due to lack of specific reasoning in the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6286/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a regional commission ruling that upheld a mortgage registration for tax penalties. The lower court had confirmed the notification of the tax notice and the subsequent mortgage inscription without addressing the specific lack of reasoning alleged by the appellant. The court dismissed the claim because the appellant failed to demonstrate how the omission of specific reasoning in the lower court's decision actually infringed upon their right of defense.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.; Art. 77, d.P.R. n. 602/1973; Where a lower court fails to provide specific reasoning for a decision, the Court of Cassation may decide the case on the merits if the defect does not affect the right of defense, provided the legal issue is clear and does not require further factual investigation.

Parole chiave

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mortgage registration tax penalties lack of reasoning right of defense procedural defect Cassation appeal tax administration assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.
Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all'art. 360, comma 1, nn.
Art. 25, comma 1, d.P.R. n. 602/1973
Art. 145, cod. proc. civ.
Art. 60, comma 1° lett. b) bis, d.P.R. n. 602/1973
Art. 2697, cod. civ.
Art. 77, d.P.R. n. 602/1973
Art. 92, cod. proc. civ.
Art. 7, L. 212/2000
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater,sussistono i presupposti per il versamento a carico della società dell'ul- terioreimporto
art. 112 cod. proc. civ
Va preliminarmente precisato che questa Corte ha affermato che la differenza fra l'omessa pronuncia di cui all'art. 112 cod. proc. civ.e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., ordinanza n. 17416 del 16/06/2023
Cass., sentenza n. 21968 del 28/10/2015
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31016/2021 R.G. proposto da METALMECCANICAAGRIGENTINA S . R . L . IN LIQUIDAZIONE , in persona del le- galerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Salvatore Fal- zone(PEC: salvatorefalzone@avvocatiagrigento.it ) domiciliat a presso la Cancel- leriadella Corte di cassazione ; –ricorrente – contro RISCOSSIONESICILIA S.P.A., già SERIT SICILIA S.P.A. , in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Maiorana , meramentecostituita con procura senza il deposito di controricorso ;

–resistente – Oggetto:comunicazione iscrizione ipotecaria nonché AGENZIADELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata edifesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via Dei Por- toghesi,n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 4001/9/2021,depositata il 3.5.2021 e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 gennaio 202 5 dal consi- glierePierpaolo Gori. Rilevatoche: Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 4001/9/2021,depositata il 3 . 5 .20 21 veniva no riuniti e accolt i gli appell i propost i dall’agentedella riscossione per la Provincia di Agrigento e dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Agri- genton. 3653 / 7 /201 5 .

Venivacosì riformata la sentenza del giudice di prime cure la quale aveva accolto ilricorso dell a Metalmeccanica Agrigentina S.r.l., ora in liquidazione , avente ad oggetto la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria ex art.77 d.P.R. n.602/1973,sul presupposto della mancata rituale notifica dell a cartell a sotto- stanterelativa a IVA sanzioni e interessi per l’anno di imposta 2009 . Ilgiudice d’appello accertava che l a cartell a era stat a correttamente notificat a a manidell'impiegato della societ ̀ addetto alla ricezione degli atti presso la sede dellasocietà; egualmente si era perfezionata allo stesso modo e luogo la notifica dellacomunicazione di iscrizione ipotecaria .

Il giudice inoltre riformava nel me- ritola decisione di primo grado che annullava totalmente il debito della società versol’Erario e non limitatamente agli importi già versati di euro 88.050,87 in relazione alla rateizzazione cui la contribuente era stata prima ammessa e da cuipoi era decaduta , non avendo provveduto al pagamento delle rate successive allaquinta.Avversola sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente deducendodue motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso, men- trel’agente della riscossione è mero resistente avendo depositato solo la procur a alleliti.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 , cod. proc. civ., la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 25, comma 1, d.P.R. n.602/73, 145 cod. proc. civ., 60, comma 1° lett.b) bis d . P . R . 602/73, 2697 cod. civ.; si sostiene che erroneamente la CTR ha ritenuto valida- mente notificatala cartell a di pagamento in quanto risulta va errato l'indirizzo del destinatario, il consegnatario non era persona legittimata a ricevere gli atti e la notifica non erastata accompagnata dall’avviso relativo.

2. Il motiv o è inammissibil e per carenza di specificit ̀ ai sensi dell'art 366 , 1° comma,n. 6, cod. proc. civ. . Questa Corte ha ripetutamente affermato che , in applicazione del principio di specificità del ricorso per cassazione, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonch̀ alla specifica i ndi- cazione del luogo in cui ̀ avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessit̀ di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso (cfr.

Cass. n.9294/2021; Cass. n. 5478/2018;Cass. n. 17399 2017; Cass. n.12288/2016; Cass. n. 23575/ 2015). Con riferimento alla notifica degli atti ̀ stato precisato che , in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di specificità del ricorso esige la trascrizione integrale di quest'ultima, che, se omessa, determina l'inammissibilit̀ del motivo ( Cass. n. 31038/2018; Cass.5185/2017), qualora, come nel caso di specie sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo (Cass. n.1150/2019), dal momento che l'adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall'art. 366 cod.proc. c iv . non è fine a sé stesso, ma è strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti.Nella fattispecie la ricorrente pur contestando, per più profili,la validit̀ del pro- cedimento di notifica non ha riportato nel ricorso o prodotto larelata di notifica , strettamente funzionalealla comprensione del motivo, n ́ ha specificato la sede dove reperirla.

3. Con il secondomotivo di ricorso -per mero errore materiale indicato in ricorso come terzo -viene dedotto , in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., l’error in iudicando commesso dalla CTR per non essersi il giudic e di secondo grado pronunciatosugli altri motivi del ricorso in primo grado, riproposti nelle controdeduzioni dell'appello aventi ad oggetto, tra l’altro,l'omessa moti- vazione dell'atto di comunicazione dell’iscrizione ipotecariaex art.7 l. 212/2000 e la mancata indicazione del procedimento di calcolo degli interessi.

4. Il motivo ̀ infondato . Va preliminarmente precisato che questa Corte ha affermato che la differenza fra l'omessa pronuncia di cui all'art. 112 cod. proc. civ.e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. si coglie nel senso che, nella prima, l'omesso esame concerne direttamente una domanda o un'eccezione introdotta in causa, autonomamente apprezzabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata (cfr. Cass. n. 6361/07), mentre nel caso dell'omessa motivazione l'attivit̀ di esame de l giu- dice che si assume omessa non concerne una domanda od un'eccezione, bens̀ una circostanza di fatto che, ove valutata, appunto in fatto, avrebbe comportato una diversa decisione (cfr.

Cass. 9294/2021; Cass. n. 25714/2014). Orbene, ̀ evidente dalla lettura del ricorso che il contribuente si duole della mancata pronuncia della CTR su specifiche eccezioni sollevate dall’appellata che riguardano vizi propri dell’atto impugnato sicch̀ il motivo erroneamente rubri- cato come violazione dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. va pì correttamente inteso come omessa pronuncia di cui all'art 112 cod. proc. civ. il cui pertinente paradigma è l'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. 5.Cì premesso, così individuato il pertinente paradigma, nel merito cassatorio il motivo non può essere accolto perché le censure sottese sono manifestamente infondate, alla luce dei principi in tema di giusto processo dettati dall’art. 111 Cost..

Infatti, nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia proces- suale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassa- zione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass.,ordinanza n. 17416 del 16/06/2023;

Cass., sentenzan. 21968 del 28/10/2015). Laricorrente con specifiche eccezioni, che asserisce essere contenute nell'atto difensivo del giudizio di appello e che sintetizzaalle pagg. 7 e s s. del ricorso per Cassazione, ha sottoposto alla cognizione della CTRuna serie di questioni inam- missibili o assorbite dalla decisione del giudice di ritualità dellanotificazione dell a sottesacartella di pagamento : decadenza dal potere di riscuotere le somme ri- chieste, questione assorbita perché la notifica della cartella di pagamento sotto- stante è stata ritenuta rituale;illegittima decorrenza degli interessi di mora ed aggio, inconducenteperché questa correttamente tiene conto delle cartelle dal momentoche la loro legittima notifica è stata confermata; erronea ricostruzione e valutazione dei fatti circa la legittimit̀ dell’iscrizione a ruolo e della consequen- ziale cartella di pagamento, inammissibile perché questione preclusa dalla non tempestiva impugnazione della cartella ove andava dedotta;violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., assorbita perché la sentenza di primo grado è stata riformata con consequenziale decisione sulle spese.

6. Residua una question e , riferibil e a vizi propri dell’atto impugnato, ossia l'o- messa motivazionedell’avviso di iscrizione ipotecaria ex art.7 l. 212/2000 , sull a qualeil giudice effettivamente non si è pronunciato. Tuttavia, è manifestamente infondata, poiché non viene chiaritodalla ricorrente quale sia il vizio concreto di motivazione dell’attoe in che misura abbia arrecato un danno al diritto di difesa, perché non è controverso che lacartella sottostante fosse esattamente identifi- cata, e non è contestato che questa rispett asse la previsione dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, ossia che, quale atto per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, sia statapredisposta secondo l'apposito modello approvato con D.M., consentendo alla contribuente di conoscere esattamente la pretesa impositiva. 6.1.

L’esito della decisione in appello, ove scrutinata la suddetta questione, do- veva essere di rigetto dell’impugnazione (cfr. Cass. 17416/2023). 7.In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidate come dadispositivo in favore della sola Agenzia delle Entrate controricorrente , se- guonola soccombenza.

P.Q.M.

LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liqui- datein favore del l’Agenzia delle Entrate in euro 10.600 per compensi, oltre spese prenotatea debito. Sidà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater,sussistono i presupposti per il versamento a carico della società dell'ul- terioreimporto