Court dismisses appeal by lawyer claiming lack of standing to pay registration tax on execution order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by a lawyer against a regional tax commission decision imposing registration duties. The lawyer argued he lacked standing as an 'antistatary' representative rather than a direct party in the execution proceedings. The court ruled that the tax law explicitly includes all parties involved in the judgment, thereby granting the lawyer standing to pay the tax levied on the execution order.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 57, comma 1, d.P.R. 131/1986; Art. 360, n. 3, c.p.c.: The registration tax obligation extends to antistatary lawyers who participated in the proceedings, as the norm covers all parties whose legal sphere is affected by the judicial decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35982/2018 R.G. proposto da: AMATO FELICE, elettivamente domiciliato in Salerno alla via San Leonardo n. 131F rappresentato e difeso da sé stesso (MTAFLC46R27H703S), pec: avv.tommasoamato@legalmail.it -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO n. 4175/2018depositata il 04/05/2018 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere MILENA BALSAMO. FATTI DI CAUSA 1. L’avv. Felice Manna proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno avverso l’avviso di liquidazione con il quale l’Ufficio recuperava l’imposta del registro in relazione all’ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Salerno all’esito della procedura esecutiva presso terzi, nr. Rg 2599/12, promossa da Margherita Vistocco nei confronti dell’Inps, quale debitore del Banco di Napoli, terzo pignorato.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso. La sentenza veniva impugnata dalla contribuente in punto di spese. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello incidentale e la Commissione Regionale Tributaria della Regione della Campania, in accoglimento di quest’ultimo, riteneva sussistenti i presupposti per l’applicazione a carico del contribuente dell’imposta del registro. Avverso la sentenza della Commissione regionale, il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito depositando controricorso.
MOTIVI DI DIRITTO 1. Con l’unico motivo di impugnazione, si denuncia la violazione degli 57 d.P.R. 131/1986 e 93 e 100 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., adducendo la carenza di legittimazione passiva del ricorrente, per non essere egli parte nel giudizio di esecuzione, ma solo procuratore antistatario della parte creditrice. 2.Il motivo è infondato. Risulta accertato dalla Commissione Tributaria Regionale – e la circostanza non risulta confutata dal ricorrente - che il legale ha azionato esecutivamente nonsolo il credito della propria assistita, ma anche il credito professionale liquidatogli, in qualità di difensore antistatario, dal Tribunale di Salerno Sezione Lavoro.
L’ordinanza resa dal Giudice dell’Esecuzione, all’esito della procedura di pignoramento presso terzo, ha assegnato al creditore le somme dichiarate dovute dal terzo pignorato al debitore, nonchè al difensore le spese di lite come liquidate. 2.1.Ciò premesso, va rilevato che,ai sensi dell’art. l’art. 57, comma 1, deld.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, sono tenute al pagamento dell’imposta di registro tutte le parti in causa, concetto da intendersi riferito a tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio, e nei confronti dei quali la pronuncia giurisdizionale si è espressa nella parte dispositiva, e la cui sfera giuridica sia in qualche modo interessata dagli effetti di tale decisione.
Ciò in quanto la finalità di detta norma è quella di rafforzare la posizione dell’erario nei confronti dei contribuenti in vista della proficua riscossione delle imposte, salvo il diritto per ciascuno di essi di rivalersi nei confronti di colui che è civilmente tenuto al pagamento (Cass. sez. trib., 29/01/2008, n.1925; conf. Cass., Sez. 5, 13/11/2018, n. 29158). 2.2.Ebbene, questa Corte (cfr. Cass. 31232/2021), con riferimento ad una fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella per cui è giudizio e che vede in causa le stesse parti, ha ribadito il principio già affermato in altre pronunce (cfr.
Cass. 16061/2020; n. 20017/2022) secondo cui,laddove il giudice dell’esecuzione pronunci, ai sensi dell’art. 553 c.p.c., ordinanza di assegnazione di somme al difensore distrattario del creditore procedente, la legittimazione del procuratore antistatario alla registrazione dell’ordinanza deriva dal titolo esecutivo, anche se le relative spese gravanoex lege a carico del debitore esecutato, in quanto comprese nelle spese di esecuzione ex art. 95 c.p.c.. Peraltro, ove il difensore antistatario abbia pagato l’imposta di registro per esserne stato richiesto dall’ufficio, ha diritto, in forza della congiunta applicazione delle norme tributarie e civili, a ripeterla in tutto o in parte dalle altre parti, con l’azione diregresso (Cass., Sez.
VI, 19.9.2017 n.21686, Cass., Sez. II, n. 14192 del 27/06/2011; Sez. 1, Sentenza n. 2500 del 21/02/2001).
3. Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.