Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 6252/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders integration of necessary co-litigation for omitted heir in tax refund appeal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6252/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation issued an interlocutory order to integrate the necessary co-litigation of an omitted heir, Giuliana Toscano, in a tax refund appeal. The Agency of Revenue argued violations of procedural and substantive laws regarding the tax return silence, while the heirs contended their rights were fully represented. The court ruled that death during proceedings creates necessary co-litigation, mandating notification to all heirs to ensure an indivisible cause.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 330, ultimo comma, cod. proc. civ.; Art. 331 cod. proc. civ.: In cases involving death of a party during proceedings, necessary co-litigation arises, requiring integration of the adversarial process against all heirs to ensure an indivisible cause.

Parole chiave

Generato dall'IA
necessary co-litigation omitted heir notification indivisible cause tax refund appeal procedural integration diritti degli eredi domanda di concordato unità della successione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con il primomotivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289
civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289; dell’art.
Art. 115 cod. proc. civ.
289; dell’art. 115 cod. proc. civ.; dell’art.
Art. 2697 cod. civ.
civ.; dell’art. 2697 cod. civ..
Art. 1, secondo comma, e dell'art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
289; dell’art. 115 cod.
art. 115 cod. proc. civ
289; dell’art. 115 cod. proc. civ.; dell’art.
art. 2697 cod. civ
civ.; dell’art. 2697 cod. civ..
art. 331 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 6296/2014
da cui la necessità che venga disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi (tra le altre, Cass. n. 6296/2014).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28134/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato , presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliata ex lege, –ricorrente – Contro STUTO CONCETTA E TOSCANO MAURA, anche nella qualità di eredi di TOSCANO ALFIO FRANCESCO, –intimati – Sisma 90 –Silenzio rifiuto –Istanza di rimborso -Onere della prova - avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG . SICILIA , SEZIONE STACCATA DI SIRACUSA, n. 10427 / 20 2 1 , depositata in data 23 novembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti di Concetta Stuto e Maura Toscano, nella qualità di eredi di Alfio Francesco Toscano, avverso la sentenza in epigrafe.C on quest’ultima la C.t.r. ha accolto l’appello delle eredi di Alfio Francesco Toscano– Concetta Stuto, Maura Toscano e Giuliana Toscano – avverso la sentenza della C.t.p. che avevarigettato il ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso Irpef, Ilor e contributi al Servizio Sanitario Nazionale versati nella misura del 90 per cento, relativa ai periodi di imposta 1990, 1991, 1992.

2. I contribuenti sono rimasti intimati. Considerato che:

1. Con il primomotivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289; dell’art. 115 cod. proc. civ.; dell’art. 2697 cod. civ..

2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, secondo comma, e dell’art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

3. In via preliminare deve rilevarsi di ufficio che l’Agenzia delle entrate non ha evocato in giudizio,né ha notificato il ricorso, a Giuliana Toscano sebbene quest’ultima fosse anch’essa parte del giudizio di appello quale erede del ricorrente, così come risulta sia dall’intestazione della sentenza impugnata che dallo svolgimento del processo.Deveosservarsi che in caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto sostanziale controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, con conseguente configurazione, in fase di gravame, di un’ipotesi di causa inscindibile ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ. da cui la necessità che venga disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi (tra le altre, Cass. n. 6296/2014). Va, pertanto, integrato il contraddittorio nei confronti di Giuliana Toscano allo quale il ricorso andrà notificato personalmente ex art. 330, ultimo comma, cod. proc. civ.

P.Q.M.

La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Giuliana Toscano nel termine di giorni nov anta dalla comunicazione della presente o