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Ordinanza — n. 6251/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax authority appeal, ruling the lower court wrongly shifted the burden of proof regarding PEC and postal notification validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6251/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court granted the tax authority's appeal against a Regional Tax Commission decision that annulled payment notices. The lower court had invalidated notices sent via PEC and registered mail because the tax authority failed to deposit specific digital or analog copies, effectively shifting the burden of proof to the administration. The Court reversed this, holding that the burden of proving receipt remains on the taxpayer who contests the content, and that the administration only needs to produce the receipt notice, not the original documents.

Regesto Legislator

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Art. 1335 cod. civ.; Art. 26, d.P.R. n. 602/1973: The burden of proving receipt of tax notices via registered mail or PEC rests on the taxpayer contesting the content, not the administration, which must only produce the receipt notice.

Parole chiave

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burden of proof tax PEC notification validity registered mail receipt tax collection procedure vicinanza della prova payment notice annulment administrative burden documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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Art. 1335 cod. civ.
Questa Corte, proprio in tema di cartelle di pagamento, ha affermato che, con la sua notifica mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 cod.civ., in conformità al principio di cd.
Art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973
civ., nonché dell’art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
artt. 2719 cod. civ
Francesco Federici RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primomotivo l’Agenzia delle entrate – Riscossione si duole della violazione degli artt. 2719 cod. civ.
art. 2719 c.c
art. 1335 cod.civ
Questa Corte, proprio in tema di cartelle di pagamento, ha affermato che, con la sua notifica mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 cod.civ., in conformità al principio di cd.

Giurisprudenza citata

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Cass., 22 giugno 2018, n. 16528
vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova (Cass., 22 giugno 2018, n. 16528; 26 novembre 2019, n.
Cass., 26 novembre 2019, n. 30787
Cass., 18 marzo 2016, n. 5397
30787; in precedenza, si veda inoltre Cass., 18 marzo 2016, n. 5397; 22 ottobre 2013, n.
Cass., 22 ottobre 2013, n. 23920
Cass., 12 dicembre 2023, n. 34765
Cass., 22 maggio 2015, n. 10630
ex multis, Cass., 22 maggio 2015, n. 10630; 3 ottobre 2018, n.
Cass., 3 ottobre 2018, n. 24149
Cass., 8 ottobre 2021, n. 27412
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 10794-2019R.G., proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE , c . f . 13756881002, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis– Ricorrente CONTRO ELENOIR COSMETICS s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. - Intimata Avverso la sentenza n. 4059/09/2018 della Commissione tributaria regionale della Lombardia,depositata il 27 settembre 201 8 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 20 novembre2024 dal Consigliere dott.

Francesco FEDERICI , Cartelledi pagamento – Notifiche pec – Disconoscimento –Limiti RGN 10794/2019 Consigliere rel. Francesco Federici FATTI DI CAUSA Dalla sentenza impugnata e dal ricorso si evince che alla Elenoir Cosmetics s.r.l. furono notificate alcune cartelle di pagamento, per il complessivo importo di € 345.967,21 dall’agente della riscossione. Le cartelle, per le quali la società aveva denunciato l’inesistenza delle notifiche, furono tutte impugnate dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che con sentenza n. 5831/23/2016 accolse in parte le ragioni della contribuente.

Entrambe le parti, ciascuna per quanto soccombente, proposero appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che accolse entrambe le impugnazioni. Per quanto qui di interesse - e quindi solo per la parte della sentenza favorevole alla società- il giudice d’appello, in riferimento alle cartelle notificate a mezzo pec, portanti gli ultimi numeri 276000 e 834000, per le quali l’ente esattore aveva depositato copia analogica della notifica , la cui conformità agli originali informatici era stata contestata dalla società, ha affermato che occorreva o depositare copie analogiche munite di attestazione di conformità ovvero duplicati informatici su supporto CD-DVD.

Non avendo l’amministrazione provveduto in alcuna delle due modalità, non risultava provata la regolarità della notifica a mezzo pec, e pertanto le suddette cartelle dovevano essere annullate. Parimenti, quanto alla cartella portante gli ultimi numeri 664000, notificata a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, per la quale la contribuente aveva contestato il contenuto del plico, ossia la presenza della cartella, il giudice regionale ha ritenuto che fosse inidonea l’allegazione, da parte dell’ufficio, della stampa dell’estratto di ruolo, dovendo invece premurarsi il mittente di depositare “copia degli originali della cartella, della sua notificazione e degli atti prodromici”.

Ha pertanto annullato anche questa cartella. L’Agenzia delle entrate –Riscossione (nelle more subentrata ad Equitalia Nord s.p.a.), ha censurato la sentenza, di cui ha chiesto la cassazione, sulla base di due motivi. La società, cui risulta tempestivamente e ritualmente notificato il ricorso, è rimasta intimata. Nell’adunanza camerale del 20 novembre 2024la causa è stata trattata e decisa.RGN 10794/2019 Consigliere rel. Francesco Federici RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primomotivo l’Agenzia delle entrate – Riscossione si duole della violazione degli artt. 2719 cod. civ. e 26, d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Il giudice regionale avrebbe erroneamente ritenuto che, quanto alle cartelle notificate a mezzo pec, la mancata produzione in giudizio degli originali in formato digitale ovvero delle copie analogiche autenticate delle relate di notifica delle cartelle comporti ex se l’annullamento delle medesime. Il motivo è fondato. Questa Corte, in merito alla corretta interpretazione degli artt. 2719 e 2712 c.c., ha affermato che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass., 27633/2018; 16557/2019, in questa seconda pronuncia con specifico riferimento al generico disconoscimento delle relate di notifica; 14279/2021; 40750/2021).

D’altronde si è anche affermato che in tema dinotifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudiziocopia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l'obbligato contesti la conformità dellecopie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice, che escluda in concreto l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria allecopie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità dellecopie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass., 23902/2017; 24323/2018; 13387/2020).

La medesima giurisprudenza ha affermato che in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data RGN 10794/2019 Consigliere rel. Francesco Federici è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa (cfr. Cass., 23902/2017 cit.). Nel caso di specie la Commissione regionale non sì è neppure premurata di far comprendere se e in che termini la contribuente avesse disconosciuto le fotocopie, ossia se tale disconoscimento fosse avvenuto in modo generico o con specifico richiamo agli specifici aspetti per i quali se ne era sostenuta la difformità dall’originale.

Non risulta neppure se il giudice abbia tentato di chiarire quali difformità potessero essere state evidenziate e, se evidenziate, se vi sia stata da parte della commissione una loro valutazione preventiva alla lucedegli elementi istruttori disponibili. Il giudice d’appello non si è in definitiva attenuto ai principi di diritto elaborati in materia. Con il secondo motivo l’ufficio ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1335 cod. civ., nonché dell’art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

La Commissione regionale, quanto alla cartella notificata a mezzo servizio postale, a fronte della contestazione sollevata dalla società in merito all’effettivo contenuto del plico postale, con il porre a carico dell’Amministrazione finanziaria la prova, avrebbe erroneamente invertito i principi sul suo onere. Anche questo motivo è fondato. Questa Corte, proprio in tema di cartelle di pagamento, ha affermato che, con la sua notifica mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 cod.civ., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova (Cass., 22 giugno 2018, n. 16528; 26 novembre 2019, n. 30787; in precedenza, si veda inoltre Cass., 18 marzo 2016, n. 5397; 22 ottobre 2013, n. 23920).

Si è ulteriormente chiarito che la prova del perfezionamento è assolta mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, salvo che il destinatario dimostri di essersi trovato, senza RGN 10794/2019 Consigliere rel. Francesco Federici colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, non essendo invece necessario il deposito dell'originale o della copia autentica dell'avviso di accertamento (Cass., 12 dicembre 2023, n. 34765, in una fattispecie nella quale la corte di legittimità ha confermato la decisione impugnata secondo cui l'avviso di ricevimento della raccomandata, pur riportando un numero identificativo diverso da quello risultante dall'avviso di accertamento, era a quest'ultimo riconducibile, trattandosi di mero errore materiale, essendo inverosimile che nel medesimo giorno fossero stati notificati due atti impositivi diversi per una sola cifra).

Si tratta di un orientamento non univoco in tempi meno recenti, ma certo da sempre maggioritario, cui questo collegio convintamente aderisce, proprio in ragione della regola di vicinanza della prova. Essa costituisce regola generale, anche al di fuori del tema delle notifiche di atti impositivi (cfr. ex multis, Cass., 22 maggio 2015, n. 10630; 3 ottobre 2018, n. 24149; 8 ottobre 2021, n. 27412, tutte in materia di interruzione della prescrizione). In conclusione, il ricorso va integralmente accolto e la sentenza va cassata limitatamente alle statuizioni impugnate dall’Amministrazione finanziariae, sempre entro tali limiti, rinviata alla Corte di giustizia di II grado della Lombardia, che in diversa composizione, oltre che liquidare le spese processuali, provvederà al riesame dell’appello, in applicazione dei principi di diritto enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado d