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Ordinanza — n. 6248/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal null due to lack of necessary joinder of all partners.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6248/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax appeal null and remitted the case to the first-instance court for retrial. The court found that the sole plaintiff failed to join all necessary partners of the partnership company, violating the principle of unitary tax assessment. Consequently, the judgment was voided because the original proceedings did not include all parties with a common interest in the tax liability.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 5 t.u.i.r.: The unitary nature of tax assessments for partnerships requires the joinder of all partners as necessary co-litigants; a judgment rendered against only the company is null.

Parole chiave

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necessary joinder of parties partnership tax liability unitary tax assessment nullity of judgment transparency principle indagine per frode iva assoggettamento all'IVA fatture fittizie

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Con l’unicomotivo l a contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 5 t.u.i.r.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 04/06/2008, n. 14815
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27654/2022R.G. proposto da: VILLAGGIO CLUB DEGLI ULIVI DI ARMIENTO MATTEO C. SNC, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Vasco, –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente – avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. PUGLIA , SEZIONE STACCATA FOGGIAn. 1264/ 20 2 2 , depositata in data 4 maggio 202 2 ; Avviso di accertamento –società di persone – litisconsorzio necessario udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025dal consigliere Rosanna Angarano . Rilevato che:

1. La società Villaggio Club degli Ulividi Armiento Matteo C. s.n.c. ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate , che resiste a mezzo controricorso,avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello della medesimaavverso la sentenza della C.t.p. che aveva rigettato il ricorso , avverso avviso di accertamento n. TVK021202052. Con quest’ultimo l’’Ufficio aveva rettificato le dichiarazione della contribuente ai fini delle imposte dirette, dell’Iva e dell’Irap, per l’anno di imposta 2013, dopo aver accertato l’esercizio di attività mediante l’interposizione fittizia di altro soggetto. Considerato che:

1. Con l’unicomotivo l a contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della controversia.

2. Deve rilevarsi di ufficio la violazione del litisconsorzio necessario con tutti i soci della Villaggio Club degli Ulivi Di Armiento Matteo C. Snc. L'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio secondo il principio di trasparenzadi cui all'art. 5 t.u.i.r., comporta, in linea generale, che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci. Si è chiarito, infatti, che siffatta controversia non ha ad oggetto una singola posizione debitoria, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario (Cass. Sez. U. 04/06/2008, n. 14815).

3. In conclusione, va dichiarata la nullità dell’intero giudizioin ci è parte la sola societàcon conseguente necessaria rimessione alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Foggia, in diversa composizione, per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiarala nullità del giudizio e rimette gli atti alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Foggia, in diversa composizione, per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legitt