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Ordinanza — n. 6236/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses taxpayer appeal for inadmissibility due to lack of standing under specific tax notification rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6236/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the taxpayer's appeal inadmissible because no binding judicial decision existed regarding the standing to challenge the tax roll extract. The court found that the taxpayer failed to prove a concrete interest in litigation, as the lower court merely affirmed the right to appeal without ruling on the specific conditions required by law. Consequently, the appeal was rejected, and the taxpayer was ordered to pay court costs and fines for the abusive filing.

Regesto Legislator

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Art. 3-bis d.L. n. 146/2021; Art. 380 bis c.p.c.: The right to appeal a tax roll extract is strictly limited to cases of non-notification or invalid notification; absent these specific conditions, the taxpayer lacks standing to challenge the extract, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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tax roll extract appeal standing to sue requirement invalid tax notification abuse of process penalty accelerated decision procedure taxpayer interest ad agere Corte di Cassazione ruling credito contestato

Disposizioni normative citate

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Art. 3-bis d.L. n. 146 del 2021
26283/2022), sicché il contribuente ha interesse a impugnare una cartella di pagamento nei soli casi delineati dalla suddetta disciplina, benchésopravvenuta; - da ultimo, la Corte costituzionale si è espressa sulla legit timità del citato art. 3 - bis d.L .
Art. 380 bis c.p.c.
Art. 96 c.p.c.
- codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilitàaggravata del ricorrente; -debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c.
d.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali
art. 380 bis c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un. n. 26283/2022
Corte Cost. sentenza n. 190/2023
Cass. Sez. Un. Ordinanza n. 80/2024
Cass. Sez. U n. Ordinanza n. 28540 del 13/10/2023
Cass. Sez. U n. Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023
Cass. Sez.3 Ordinanza n. 31839 del 15/11/2023
Sez. Un. n. 26283/2022
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 5391 /20 2 4 R.G. proposto da BONIMARCO VALERIO in proprio e in qualità di socio unico e già legale rappresentante pro tempore della EUROPA S.N.C. DI BONI MARCO VALERIO C . rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta incalce al ricorso per cassazione dall’Avv. Giancarlo Penzavalli (PEC: giancarlopenzavalli@ordineavvocatiroma.org) –ricorrente – contro AGENZIADELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) -controricorrente – Oggetto:impugnazione diestrattodi ruolo Cons.Est.

Roberto Succio - 2 perla cassazione del la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di SecondoGrado del Lazio n. 4454/7/2023 del 19/6/2023 depositata in data18/07/2023; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 28/01/2025d a l C onsigliere Roberto Succio ; Rilevatoche: -la parte ricorrente si doleva che in data 12/2/2019, accedendo presso l’Ufficiodell’Agenzia delle Entrate Riscossione di Roma di essere venuto a conoscenza dell’esistenza di due cartelle esattoriali nn. 09720130125831342000 e 09720130107966749000 relative ai seguentitributi, interessi e sanzioni di cui ai rispettivi ruoli anno 2013 n.250481 del 14 /1/2013 e 250931 del 9/10/2012; impugnava quindi l’estrattodi ruolo in quell’occasione rilasciato; -la CTP rigettava il ricorso; appellava BONI MARCO VALERIO; -con la sentenza gravata, la CTR ha rigettato l’appello; - ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a tre motivi illustratida memoria ; -il riscossore resiste con controricorso; - il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione acceleratadel ricorso ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale la parte ricorrenteha chiesto la decisione collegiale; -il ricorrente ha depositato memoria;

Consideratoche: -va preliminarmente r ilevato che, diversamente da quanto dedotto con lamemoria ex art. 380 bis 1 c.p.c., non si può ritenere formato, nei gradi di merito , alcun giudicato in ordine alla sussistenza di un interesseall’impugnazione dell’estratto di ruolo ; - invero, per rilevare la sussistenza di tale giudicato parte ricorrente avrebbedovuto produrre a questa Corte la pronuncia di primo grado che, trascritta, in parte, nella memoria , doveva esser riprodotta in Cons.Est. Roberto Succio - 3 questa sede di Legittimità, onde consentire alla Corte di verificare in essala effettiva esistenza della statuizione che parte ricorrente assume nonesser stata impugnata dall’Ufficio in appello; - in ogni caso, dal tenore dell’affermazione (sola) trascritta da parte ricorrentenel proprio atto, non è dato desumere la sussistenza di un giudicato esplicito , mancando una espressa statuizione sulla sussistenza dell’interesse ad agire, avendo il giudice semplicemente affermatol’impugnabilità dell’estratto di ruolo, che pure nella vigente disciplinaè possibile, ma non anche l’esistenza di un concreto interesse allasua impugnazione; c ome è noto, solo la formazione di un giudicato internoespresso sulla questione del difetto di legittimazione ad causam preclude la riproposizione della questione, ovvero il rilievo di ufficio della stessa (Cass., Sez.

V, 31 ottobre 2017, n. 25906 ; Sez. U, n. 26019del 30/10/2008 ), principio questo di cui si è fatta applicazione anche nel caso di decadenza del contribuente dal diritto di agire in giudizio(Cass., Sez. V, 12 dicembre 2019, n. 32637; Cass., Sez. V, 13 settembre2013, n. 20978) ; -ciò chiarito, il ricorso originario del contribuente va dichiarato allora inammissibileper difetto di interesse ad agire; - i motivi di impugnazione restano assorbiti dalla inammissibilità riguardante l’interpretazione, come vagliata dalla giurisprudenza di legittimitàe costituzionale, dell’art. 3 bis del d.

L . 21 ottobre 2021, n. 146sull’impugnazione dell’estratto di ruolo e della cartella esattoriale inrelazione all’invalida notifica. L’estratto di ruolo non è impugnabile senon nei casi elencati dalla summenzionata norma, ove il ricorrente dimostrila sussistenza di un pregiudizio per la partecipazione ad una proceduradi appalto, ovvero per la riscossione di somme allo stesso dovute da parte della pubblica amministrazione ovvero, infine, per la perditadi un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione, casiinsussistenti nel caso in esame.

La suddetta norma è applicabile ai Cons.Est. Roberto Succio - 4 giudiziin corso come affermato dal d iritto vivente (Cass., Sez. Un. n. 26283/2022), sicché il contribuente ha interesse a impugnare una cartella di pagamento nei soli casi delineati dalla suddetta disciplina, benchésopravvenuta; - da ultimo, la Corte costituzionale si è espressa sulla legit timità del citato art. 3 - bis d.L . cit. ribadendo che, eventuali modiche al sistema inesso previsto, spetterebbero ad un intervento del Legislatore e che, pertanto, le questioni di incostituzionalità relative alla non impugnabilità diretta dell’estratto di ruolo al di fuori delle ipotesi da essapreviste, sono inammissibili (Corte Cost. sentenza n. 190/2023 e ordinanzan. 80/2024); -pertanto, poiché la norma citata delinea il contenuto dell’interesse ad agirein caso di impugnazione dell’estratto di ruolo in caso di cartella nonnotificata o invalidamente notificata; non ricorrono le ipotesi di cui all’art.3-bis d. l . n. 146 del 2021; non vi è allora in capo al contribuente l’interessead agire; -le spese , liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ; - poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizioneaccelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenzadi questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass.

Sez. U n. , Ordinanza n. 28540 del 13/10/2023; Cass. Sez. U n. , Ordinanzan. 27195 del 22/09/2023; ancora, confor me alle precedenti risulta la recente Cass. Sez.3, Ordinanza n. 31839 del 15/11/2023) secondola quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art.380 - bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma Cons.Est.

Roberto Succio - 5 dell'art.96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilitàaggravata del ricorrente; -debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. l’importo di euro 1 . 2 00,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto comma c.p.c. l’ulteriore importo di euro 6 00,00 , sempre a carico di partesoccombente, da versarsi quest’ultimo alla cassa delle ammende; p.q.m. decidendo sul ricorso, dichiara inammissibile l’originario ricorso del contribuente; condanna parte ricorrente al pagamento del le spese processuali che liquida in euro 2.400,00 oltre a spese prenotate a debito;condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma dieuro 1.200 ,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. in favore di parte controricorrente einfine dell’ancora ulteriore somma di euro 6 00,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. infavore della cassa delle ammende.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali