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Ordinanza — n. 6233/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax authority's refusal to exercise self-help power after five-year lapse on agreed tax assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6233/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the taxpayer's cassation appeal against the regional tax commission's decision to bar self-help remedies after five years. The taxpayer argued constitutional violations regarding the inability to challenge a tax assessment finalized by agreement, while the tax authority contended the matter was procedurally barred. The court ruled that since the original agreement was non-appealable and the taxpayer's request for self-help was merely a pretext to challenge the underlying tax claim, the appeal was infounded.

Regesto Legislator

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Art. 5-bis d.lgs. n. 218/1997; Art. 2, comma 3 d.lgs. n. 218/1997: A tax assessment finalized by agreement is non-appealable, and a taxpayer's request to withdraw the assessment via self-help cannot serve as a vehicle to challenge the underlying tax claim once the agreement has become definitive.

Parole chiave

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tax assessment by agreement self-help power exercise five-year limitation period non-appealable tax act procedural preclusion taxpayer's right of appeal Cassation dismissal arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5-bis del d.lgs. n. 218/1997
subì una verifica fiscale relativa all’anno di imposta 2006 che venne definita per adesione, ai sensi dell’art. 5-bis del d.lgs. n. 218/1997, il 22 maggio 2005.
Art. 2, comma 3 del d.lgs. n. 218/1997
Invero, questa Corte ha più volte affermato, con richiamo all'art. 2, comma 3,del d.lgs.
Art. 13, comma 1-quaterd del D.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterd.P.R.
art. 112 cod. proc. civ
Con il secondo motivo, denunziando violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la ricorrente si duole del fatto che la C.T.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23224/2022
Cass. n. 23224/2022; Cass.n.
Cass. n. 26109/2020
Cass. n. 20577/2019
Cass. n. 15194/2014
Ne consegue che contro il diniego dell'Amministrazione di procedere all'esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria» (Cass. n. 15194/2014;
Cass. n. 11457/2010
Cass. n. 11457/2010). Pertanto, poiché le doglianze della contribuente esulano dal perimetro da ultimo richiamato, e l’impugnazione del rifiuto si configura come uno strumento surrettizio di impugnazione di un atto non più sindacabile, il ricorso dev’essere disatteso.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n.r.g. 20246/ 20 19 , propost o da: EMPORIO CARNI s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t. Giacomo De Stefani, rappresentata e difes a , per procura in calce al ricorso, dall’Avv. GIANPIETRO CONTARIN, il quale indica l’ indirizzo di posta elettronica certificatagianpietro.contarin@ordineavvocativicenza.it -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a ROMA, in VIA DEI PORTOGHESI, N. 12 -controricorrente- avverso la sentenza n. 1454/201 8 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositatail 17 dicembre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025 dal consigliere dott.Francesco Cortesi. Rilevato che:

1. Emporio Carni s.r.l. subì una verifica fiscale relativa all’anno di imposta 2006 che venne definita per adesione, ai sensi dell’art. 5-bis del d.lgs. n. 218/1997, il 22 maggio 2005. Dopo aver provveduto al pagamento dell’importo concordato, nel 2015 la società contribuente chiese all’Erario di esercitare il suo potere di autotutela rivedendo l’ammontare di tale importo, sulla base di asseriti errori di calcolo. Il diniego erariale fu impugnato dalla società innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Treviso, che respinse il ricorso.

2. Il successivo appello della contribuente fu rigettato con la sentenza indicata in epigrafe. I giudici regionali ritennero non più sindacabile l’accordo intervenuto, poiché dalla data del pagamento era trascorso un termine superiore a cinque anni; soggiunsero che, al riguardo, ben poteva farsi riferimento al principio generale stabilito dall’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 vigente ratione temporis, a mente del quale il contribuente può chiedere il rimborso dei tributi che assuma indebitamente versati non oltre i quarantotto mesi successivi al pagamento.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata da Emporio Carni con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria. L’Amministrazione ha depositato controricorso. Considerato che:1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione di legge in relazione agli artt. 23, 24, 53 e 97 della Costituzione, nonché degli artt. 68, comma 1, del d.P.R. n. 287/1992 e 2 - quater , comma 1, del d.lo. n. 564/1994 e del d.m. Fin. n. 37/1997. La sentenza d’appello è censurata nella parte in cui ha ritenuto non più esercitabile il potere di autotutela, in relazione ad un accordo concluso a seguito di accertamento con adesione, dopo che sia trascorso un termine di cinque anni dalla sottoscrizione dell’accordo; la ricorrente sostiene che tale impostazione, svincolata da qualsivoglia parametro giuridico, si porrebbe in contrasto con i principii costituzionali di legalità, proporzionalità e capacità contributiva, e sottolinea le differenze fra la questione oggetto di lite e la materia dei rimborsi, disciplinata dal legislatore con l’introduzione di un termine di decadenza.

2. Con il secondo motivo, denunziando violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la ricorrente si duole del fatto che la C.T.R. abbia rilevato d’ufficio la tardività dell’istanza, mai addotta dall’Amministrazione, con ciò violando la regola di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.

3. Infine, con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 24 e 101 della Costituzione, assumendo, con riferimento alla censura che precede, che i giudici d’appello avrebbero dovuto concedere alle parti un termine per contraddire sulla questione rilevata d’ufficio.

4. In via preliminare, va osservato che il controricorso non risulta validamente notificato alla ricorrente; l’Agenzia delle Entrate, infatti, ha eseguito la notifica non già nel domicilio eletto da quest’ultima presso il procuratore, ma ad un diverso indirizzo, che non corrisponde ad alcuno dei domicili indicati.Nello stesso controricorso, peraltro, l’Amministrazione dà atto di voler proporre ricorso incidentale, senza tuttavia poi sviluppare alcun motivo di censura nei confronti della sentenza d’appello.

5. Ciò premesso, e venendo all’esame dei motivi, gli stessi – meritevoli di scrutinio congiunto per la loro connessione– appaiono complessivamente infondati e la sentenza d’appello merita integrale conferma, seppur per ragioni parzialmente diverse da quelle che essa reca. 5.1. Invero, questa Corte ha più volte affermato, con richiamo all'art. 2, comma 3,del d.lgs. n. 218/1997, che l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto definito con adesione non è soggetto ad impugnazione. In particolare, è stato precisato (cfr.

Cass. n. 23224/2022; Cass.n. 26109/2020; Cass. n. 20577 /2019) che la definizione dell'accertamento con adesione su istanza del contribuente ai sensi del d.lgs. n. 218 del 1997 determina l’intangibilità della pretesa erariale oggetto del concordato intervenuto tra le parti, sicché risulta normativamente esclusa per il contribuente la possibilità di impugnare simile accordo e, a maggior ragione, l'atto impositivo oggetto della transazione, ilquale conserva efficacia, ma solo a garanzia del Fisco, sino a quando non sia stata interamente eseguita l'obbligazione scaturente dal concordato. 5.2.

In linea con tale impostazione, e con specifico riferimento al caso che qui occupa, questa Corte ha inoltre s tatuito che il contribuente che richiede all'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi a denunciare eventuali vizi dell'atto medesimo, la cui deduzione deve ritenersi definitivamente preclusa, ma deve prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto. Ne consegue che contro il diniego dell'Amministrazione di procedere all'esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria» (Cass. n. 15194/2014;

Cass. n. 11457/2010). Pertanto, poiché le doglianze della contribuente esulano dal perimetro da ultimo richiamato, e l’impugnazione del rifiuto si configura come uno strumento surrettizio di impugnazione di un atto non più sindacabile, il ricorso dev’essere disatteso.

6. Al rigetto del ricorso non consegue alcuna statuizione sulle spese, in ragione della nullità della notifica del controricorso per i motivi già esposti. Sussistono i presupposti per la condanna di parte ricorrente al pagamento di un importo pari al doppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterd.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto pe