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Ordinanza — n. 6218/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lack of specific reasoning on photocopy validity in tax notification case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6218/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the taxpayer's cassation appeal against a regional tax commission decision regarding a tax notice. The taxpayer argued the lower court failed to properly address his claim that the photocopies of the notification were non-conforming. The court ruled that the appellate judgment was insufficient because it merely stated the exception was unfounded without explaining the specific reasons for rejecting the claim of non-conformity.

Regesto Legislator

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Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: A judgment dismissing an exception regarding the non-conformity of photocopies must provide specific reasoning explaining why the genuineness of the copies is not denied, rather than making a generic assertion of unfoundedness.

Parole chiave

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lack of specific reasoning non-conforming photocopies tax notification validity appellate judgment review burden of proof tax fatture impagate procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento prova di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
4), in relazione all’art. 132, comma secondo, num 4), cod.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Al riguardo, occorre premettere che la doglianza, ancorché formulata con riferimento all’art. 360, comma primo, num.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Al riguardo, occorre premettere che la doglianza, ancorché formulata con riferimento all’art. 360, comma primo, num.
Art. 2712 c.c.
Art. 2719 c.c.
Art. 22 D.Lgs. 82/2005
civ., dell’ art. 22 del d.lgs.
Art. 112 c.p.p.
Art. 115 c.p.p.
Art. 26 D.P.R. 602/1973
Art. 60, comma 1, lett. b-bis D.P.R. 602/1973
Art. 60, comma 1, lett. b D.P.R. 600/1973
Art. 112 D.P.R. 600/1973
Art. 115 D.P.R. 600/1973
Art. 139 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25828/2020
fra le numerose altre Cass. n. 25828/2020;
Cass. n. 10862/2018
Cass. n. 10862/2018; Cass.
Cass. n. 25557/2017
10862/2018; Cass. n. 25557/2017).
Cass. n. 14279/2021
Cass. n. 16557/2019
Cass. n. 16557/2019; Cass.
Cass. n. 12730/2016
16557/2019; Cass. n. 12730/2016; Cass.
Cass. n. 7105/2016
12730/2016; Cass. n. 7105/2016).
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sulricorso n.r.g. 15512 / 20 22 , propost o da: BELMONTE ANDREA, rappresentatoe difeso, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. FRANCO MURATORI e dall’Avv. MAURO VAGLIO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in ROMA, VIA GINO FUNAIOLI N. 51/54 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE -intimata- avverso la sentenza n. 5666/2021 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositatail 10 dicembre 20 21 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025 dal consigliere dott.Francesco Cortesi. Rilevato che:

1. Andrea Belmonte impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma un ’intimazione di pagamento notificatagli dall’Agenzia delle entrate, riferita a cartella esattoriale emessa in relazione ad omesso pagamento Irpef per l’anno 2002. Il ricorso fu respinto e il contribuente propose appello innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, che confermò la sentenza di primo grado.

2. I giudici regionali, dato atto che il Belmonte aveva negato di aver mai ricevuto la notifica dell’atto presupposto, osservarono che agli atti era prova del contrario; a tale riguardo, disattesero l’eccezione del contribuente, il quale aveva sostenuto l’illegittima utilizzazione, a tal fine, delle copie fotostatiche della relazione di notificazione. Respinsero, inoltre, l’ulteriore eccezione di prescrizione sollevata dal Belmonte.

3. La sentenza d’appello è impugnata dal contribuente con ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria. Agenzia delle entrate –Riscossione è rimasta intimata. Considerato che:

1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.2712 e 2719 cod. civ., dell’ art. 22 del d.lgs. n. 82/2005nonché degli artt. 112 e 115 cod. pr oc. civ. La sentenza impugnata è sottoposta a critica nella parte in cui ha disatteso l’eccezione del contribuente di non conformità delle copie fotostatiche della relazione di notificazione dell’atto presupposto prodotta in giudizio dall’Amministrazione, veicolata attraverso uno specifico motivo di gravame.Tale statuizione è infatti consistita nel mero rilievo dell’infondatezza dell’argomento, senza ulteriori specificazioni; e ciò quantunque la relazione di notificazione fosse stata prodotta in copia non conforme, come tale passibile di disconoscimento idoneo a paralizzarne l’efficacia probatoria.

2. Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602/1973, 60, comma 1, lett. b-bis), del d.P.R. n. 600/1973, 112, 115 e 139 cod. proc. civ. Ferme le pregresse contestazioni, il ricorrente censura la sentenza d’appello anche in punto alla ritenuta validità della notifica in relazione alle modalità di consegna dell’atto; quest’ultimo, infatti, risulterebbe notificato a persona diversa dal destinatario (qualificatosi come “convivente”) senza il prescritto avviso, da parte del messo notificatore, a mezzo di lettera raccomandata.

3. In via preliminare va rilevato che il contribuente ha in un primo tempo depositato un ricorso diverso da quello notificato alla parte intimata, concernente un distinto giudizio; il ricorso corretto, tuttavia, è poi stato depositato nel termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., il che consente di ritenere lo stesso procedibile.

4. Ciò premesso, e passando allo scrutinio delle censure, il primo motivo è fondato. 4.1. Al riguardo, occorre premettere che la doglianza, ancorché formulata con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3), cod. proc. civ., ha in realtà ad oggetto la motivazione resa dai giudici d’appello sul disconoscimento delle copie effettuato dal contribuente; quest’ultimo, infatti, ha evidenziato che la sentenza impugnata «dopo aver affermato che “dagli atti emerge che la cartella esattoriale … è stata regolarmente notificata ”, si è limitata genericamente ad affermare che “…infondata è la eccezione di inutilizzabilità delle fotocopie delle relate dinotifica”, senza specificare per quale ragione abbia ritenuto l’eccezione non suscettibile di accoglimento».

Si tratta, pertanto, di censura meglio sussumibile sotto lo schema di cui all’art. 360, comma primo, num. 4), in relazione all’art. 132, comma secondo, num 4), cod. proc. civ.; e con riguardo a tale rilettura, è appena il caso di richiamare il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l’individuazione della ragione di censura impone un’indagine sull’immediata e inequivoca riconducibilità della stessa ad uno dei motivi indicati dall’art. 360 cod. proc. civ., senza che rilevino le formule o le intitolazioni adottate dal ricorrente (v. fra le numerose altre Cass. n. 25828/2020;

Cass. n. 10862/2018; Cass. n. 25557/2017). 4.2. Così correttamente inquadrato il motivo, va poi anzitutto ricordato che, secondo il costante avviso di questa Corte, l’ onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia (Cass. n. 14279/2 021;

Cass. n. 16557/2019; Cass. n. 12730/2016; Cass. n. 7105/2016). Ed invero, il contribuente ha riportato, alla pag. 4 del ricorso, uno stralcio del proprio motivo d’appello nel quale era riprodotto il disconoscimento, da lui effettuato in primo grado, del documento scritto prodotto dalla controparte, rappresentando un’istanza che apparemunita dei requisiti indicati . 4.3. Nella parte in cui ha disatteso tale istanza, la sentenza d’appello è meramente assertiva.La C.T.R., in particolare, non ha svolto considerazioni né sulle intrinseche modalità di formulazione dell’eccezione, né sugli eventuali elementi di difformità oggetto della contestazione, né, tantomeno, sulle eventuali diverse emergenze probatoriedisponibili.

Sussiste, pertanto, la denunziata carenza di motivazione, peraltro inerente a un punto decisivo della controversia.

5. Il primo motivo va dunque accolto, restando in tale decisione assorbito lo scrutinio del secondo. La sentenza impugnata è cassata e la causa va rinviata al giudice a quo, il quale, decidendo in diversa composizione, si conformerà all’indicato principio di diritto, statuendo altresì sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per l