Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6195/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax collection notice validity and prescriptive period for IRAP tax.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6195/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court rejected the appeal filed by EUROISOLSARD S.R.L. against the Regional Tax Commission's decision upholding the validity of a tax collection notice sent via PEC. The company argued the notice was invalid because the PEC address used did not match the one in public registers, while the opposing party contended that the law requires notification to the address found in public records. The court dismissed the claim, ruling that the notice reached its purpose and that the prescriptive period for the tax debt is the standard ten years, not the five years the company alleged.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.c.; Art. 3-bis l. 53/1994; Art. 97 Cost.; Art. 2946 c.c.: Notification via PEC to an address in public registers is valid if it reaches the recipient, and tax debts prescribe in ten years absent specific legislative derogation.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax collection notice validity PEC notification legal requirements public registers address tax debt prescriptive period IRAP tax collection procedural notification rules Cassation appeal dismissal scambio di atti giuridici per via elettronica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, first paragraph, no. 5 of the Code of Civil Procedure
Con il primo motivo di ricorso , propost o ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 3-bis of Law no. 53/1994
24588; Cass.3/05/2019, n.
Art. 97, paragraph 3 of the Constitution
53/1994 nonché all’art. 97,comma 3 , della Costituzione , in quanto la notifica della cartella proviene da indirizzo p.e.c.
Art. 2946 of the Civil Code
Art. 2948, first paragraph, no. 4 of the Civil Code
civ., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, primo comma, n.
Art. 13, paragraph 1-quater of D.P.R. no. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R.
art. 2953 cod. civ
civ.,deduce violazione e falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo all’art. 2953 cod. civ., laddove la CTR, ritenendo erroneamente valida l’assunta notifica de qua, ha ritenuto che non fosse maturata la prescrizione quinquennale della cartella e del sotteso ruolo.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U., 12/11/2020, n. 25573
Cass., Sez. U., 17/11/2016, n. 23397
Cass., Sez. U., 17/11/2016, n. 23397ha affermato un principio di ampia portata, chiarendo che il termine di prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento che non venga impugnata nei termini di legge e che, pertanto, è divenuta definitiva, non è sempre quello decennale, di cui all’art.
Cass., 7/10/2022, n. 29340
Cass., 21/10/2021, n. 29447
Cass., 19/07/2021, n. 20638
Cass., 03/11/2020, n. 24278
Cass., 29/11/2023, n. 33213
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10193/2021 R.G. proposto da EUROISOLSARD S.R.L., rappresentata e difes a in virtù di procura speciale allegata al ricorso dall’Avv. Saverio Cosi, e lettivamente domiciliatapresso il suo studio sito in Roma, via Francesco de Sanctis 15; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso la sede della medesima in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- Estratto ruolo per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale del Lazio n. 4205/2020, depositata in segreteria il 22/12/2020 , non notificata; udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del 16 gennaio 2025 dal consigliere dott.

Federico Lume. FATTI DI CAUSA 1. La società contribuente, avuta conoscenza attraverso l’acquisizione di un estratto di ruolo della cartella n. 09720170253669268, che deduceva non esserle mai ritualmente notificata, la impugnava unitamente al ruolo, afferente IRAP per annualità 2014, per un totale di euro 62.796,42.

2. La Commissione tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso.

3. La Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello della società contribuente, statuendo la validità della notifica della cartella esattoriale trasmessa alla ricorrente al suo indirizzo p.e.c. risultante dai pubblici registri, come comprovato dalla ricevuta di avvenuta consegna, e comunque, ritenendo in generale sanata la notifica se questa ha raggiunto lo scopo.

4. Contro tale decisione la società propone ricorso affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate Riscossione resiste con controricorso. Il giudizio è stato fissato per l’adunanza camerale del 16/01/2025. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso , propost o ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5cod. proc. civ. , la ricorrente deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riguardo agli artt. 20 d. l gs . n. 82/2005 e 3 - bis l. n. 53/1994 nonché all’art. 97,comma 3 , della Costituzione , in quanto la notifica della cartella proviene da indirizzo p.e.c. non indicato nei pubblici registri e cioè «notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it».

Essaspecifica altresì che la legge n. 53 del 1994, art. 3-bis, prevede che «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi». Ciò determina la dichiarazione di inesistenza di qualsivoglia assunta notifica.

Con il secondo motivo del ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. , deduce violazione e falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo all’art. 97, quarto comma, della C ostituzione , avendo la CTR implicitamente ritenuto valida l’attività di notificazione del personale dell’Agente della Riscossione, senza mai verificarne i requisiti e i presupposti ex lege e in particolare l’assunzione tramite pubblico concorso. Con il terzo motivo del ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3cod. proc. civ.,deduce violazione e falsa applicazione delle norme di diritto con riguardo all’art. 2953 cod. civ., laddove la CTR, ritenendo erroneamente valida l’assunta notifica de qua, ha ritenuto che non fosse maturata la prescrizione quinquennale della cartella e del sotteso ruolo. 1.1.Occorre premettere che nel fascicolo processuale telematico è annotata un’istanza di oscuramento dei dati personali, che non èin atti e che non risulta depositata; comunque, in tema di diritto all'anonimato nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica, l'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 legittima alla proposizione della relativa istanza di anonimizzazione delle generalità e degli altri dati identificativi la sola persona dell'«interessato» da individuarsi -per effetto delle modifiche apportate, all'art. 4, lett.

i) del d.lgs. cit., dall'art. 40 del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011 che ha eliminato il riferimento alla persona giuridica - esclusivamente con la persona fisica, la quale può proporla in presenza di motivi «legittimi», da intendersi come motivi «opportuni» (Cass.7/08/2020, n.16897; Cass. 9/02/2022, n. 4167).

2. Oc corre preliminarmente osservare che il giudizio, come concordemente evidenziato dalle parti processuali e come emerge dalla sentenza, nonché dal ricorso di primo grado depositato dalla società, ha ad oggetto impugnativa del ruolo e della cartella non notificata a seguito dell’avvenuta cognizione della medesima per l’acquisizione di un estratto ruolo. Sul punto, come è noto, è intervenuto il legislatore, il quale, con l'art. 3-bisdel d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, intitolato alla «Formazione e contenuto dei ruoli», in cui ha inserito il comma 4-bis, successivamente modificato dall'art. 12, comma 1, d.lgs. 29/07/2024, n. 110, a decorrere dall'8 agosto 2024, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 110/2024, ha stabilito che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», specificando i casi in cui sussista l’interesse all’impugnazione.

Questa Corte (Cass., Sez. U., 06/09/2022, n. 26283) ha poi affermato, exart. 363 cod. proc. civ., che la disposizione sia applicabile ai giudizi pendenti. Sul punto si è affermato che in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'applicabilità, anche nei giudizi pendenti, dell'art. 12, comma 4-bisdel d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto con l'art. 3 - bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito con l. n. 215 del 2021), e della configurazione assunta dall'interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, rilevante, secondo una concezione dinamica, fino al momento della decisione, trova il suo limite nell'espresso giudicato interno sulla sussistenza dell'interesse (Cass. 25/09/2024, n. 25639;

Cass.08/02/2023, n. 3812; Cass. 8/01/2025, n. 292). Nel caso di specie occorrerilevare che la CTP, rigettando il ricorso, ha statuito che «l’estratto ruolo è autonomamente impugnabile», richiamando Cass. Sez. U. n. 17094/2015, statuizione non oggetto di appello erariale, e quindi passata in cosa giudicata.

3. Occorre quindi esaminare i motivi. 3.1. Il primo motivo è inammissibile e comunque infondato. Il motivo deduce un omesso esame della circostanza che la cartella sarebbe stata notificata da un indirizzo di posta elettronica dell’agente della riscossione diverso da quello indicato nei pubblici registri ma è precluso dalla considerazione che la deduzione del vizioex n. 5 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., è impedita dalla circostanza di essere in presenza di una cd. doppia conforme di merito (art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis) e dalla mancata indicazione da parte del ricorrente di elementi di diversità delle ragioni di rigetto del ricorso in primo grado e in appello (Cass.20/09/2023, n. 26934;

Cass. 28/02/2023, n. 5947; Cass. 06/08/2019, n. 20994; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 18/12/2014, n. 26860). Inoltre, il fatto di cui si lamenta l’omesso esame deve avere ad oggetto un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza in senso storico naturalistico, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. 06/09/2019, n. 22397; Cass. 03/10/2018, n. 24035; Cass. 08/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 08/10/2014, n. 21152; Cass. 04/04/2014, n. 7983; Cass.05/03/2014, n. 5133). Comunque, nel merito, il motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di notificazione a mezzo PEC, l’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, benché non risultante dai pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, ritenendosi che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche dell’indirizzo del mittente (Cass., Sez.

U., 18/05/2022, n. 15979; Cass. 10/03/2023, n. 7175; Cass. 8/01/2024, n. 564; Cass.7/05/2024, n. 12361). 3.2. Il secondo motivo è inammissibile poiché introduce una doglianza di cui non vi è esame nella sentenza impugnata senza indicare il luogo processuale ove essa sia stata proposta. Comunque,la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione exart. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (Cass., Sez.U., 12/11/2020, n. 25573) , nel caso di specie neanche indicata. 3.3.

Il terzo motivo è infondato. Cass., Sez. U., 17/11/2016, n. 23397ha affermato un principio di ampia portata, chiarendo che il termine di prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento che non venga impugnata nei termini di legge e che, pertanto, è divenuta definitiva, non è sempre quello decennale, di cui all’art. 2953 cod. civ., ma resta quello proprio del tributo o della sanzione in essa pretesa, per cui, la prescrizione segue il suo normale corso che dipende dalla natura del credito e dalla espressa previsione legislativa. Ha altresì specificato che, in base all'art.2946 cod. civ., la prescrizione ordinaria dei diritti è decennale a meno che non sia la legge a disporre diversamente (come nel caso specifico esaminato dalle Sezioni Unite dei contributi previdenziali che, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, hanno una prescrizione quinquennale).

Ciò premesso, costituisce giurisprudenza del tutto consolidata di questa Corte che il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (Cass. 7/10/2022, n. 29340; Cass. 21/10/2021, n. 29447; Cass. 19/07/2021, n. 20638; Cass.03/11/2020 n. 24278;

Cass. 15/10/2020, n. 22350; Cass. 26/06/2020 n. 12740; Cass. 17/12/2019, n. 33266; Cass. 11/12/2019, n. 32308; Cass. 5/11/2019, n. 28315; Cass. 2/10/2019, n. 24588; Cass.3/05/2019, n. 11760; Cass. 16/07/2018, n. 18804; Cass. 10/12/2014, n. 26013; Cass. 14/11/2014, n. 24322; Cass. 23/02/2010, n. 4283; Cass. 9/02/2007, n. 2941). Ancora recentemente si è affermato che il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art.2946 cod. civ., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi (Cass. 29/11/2023, n. 33213).

4. Il ricorso va quindi respinto.Ne segue condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, spese che liquida in euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore imp