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Ordinanza — n. 6174/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax authority's claim that paying a tax renders the tax assessment irrevocable if the taxpayer timely appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6174/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation overturned the Regional Tax Commission's decision, which had declared the taxpayer's appeal inadmissible because they had already paid the tax. The taxpayer argued that paying the tax under a specific reduction scheme did not constitute acquiescence to the tax assessment since they had simultaneously filed a timely appeal. The court ruled that the act of paying a reduced tax amount while contesting the assessment demonstrates a lack of intent to waive the right to appeal, thereby invalidating the lower court's dismissal.

Regesto Legislator

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d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21; d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 15: The timely payment of a tax under a reduction scheme, coupled with a simultaneous appeal, does not constitute acquiescence to the tax assessment and does not render the assessment irrevocable.

Parole chiave

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tax appeal admissibility acquiescence to tax assessment reduction scheme payment timely appeal requirement irrevocability of tax act aiuti nel settore agricolo diritto agrario assegno per l'azienda

Disposizioni normative citate

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d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21
civ.,la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, ed agli artt.
d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 15
218, art. 15;-né, per vero, vi è stata alcuna definizione delle sanzioni (d.lgs.
cod. proc. civ., art. 360, primo comma, n. 3
– col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
cod. civ., artt. 1176 e ss.

Giurisprudenza citata

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Cass., 6 maggio 2021, n. 11923
Cass., 17 ottobre 2019, n. 26378
Cass., 17 ottobre 2019, n. 26378; Cass., 13 novembre 2014, n.
Cass., 13 novembre 2014, n. 24239
26378; Cass., 13 novembre 2014, n. 24239; Cass., 2 luglio 2014, n.
Cass., 2 luglio 2014, n. 15008
24239; Cass., 2 luglio 2014, n. 15008; Cass., 11 febbraio 2011, n.
Cass., 11 febbraio 2011, n. 3346
15008; Cass., 11 febbraio 2011, n. 3346; Cass., 27 febbraio 2009, n.
Cass., 29 novembre 2019, n. 31236
7179), (solo) la mancata tempestiva impugnazione dell'atto impositivo lo rende irretrattabile e preclude la possibilità per il contribuente di far valere, attraverso un'istanza di rimborso, il carattere indebito del versamento eseguito ( Cass., 29 novembre 2019, n. 31236; Cass., 31 luglio 2018, n.
Cass., 5 marzo 2021, n. 6126
Cass., 13 settembre 2024, n. 24696
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15254/2020R.G. proposto da Società agricola Nuova Fornaca s.s. ( ), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa d a ll’avvocato Luigi Castello( CSTLGU73L07L219G; luigicastello@pec.ordineavvocatitorino.it ); –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate (06363391001), in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (80224030587; ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); –controricorrente – avverso la sentenza n. 1033/5/19, depositata il 1° ottobre 2019, della Commissione tributaria regionaledel Piemonte; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2024,dal Consigliere dott.

Liberato Paolitto. Registro Invim Agevolazioni Rilevato che: 1. –con sentenza n. 1033/5/19, depositata il 1° ottobre 2019, la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva accolto l’impugnazionedi un avviso di liquidazione che, dietro disconoscimento dell’agevolazione prevista dal d.l. 30 dicembre 2009 n. 194, art. 2, comma 4-bis, conv. in l. 26 febbraio 2010, n. 25, recava ripresa a tassazione ordinaria dell’imposta di registro dovuta dalla contribuente in relazione ad una compravendita di terreni agricoli; 1.1 – il giudice del gravame ha ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio atteso che – seppur tempestivamente impugnato l’atto impositivo – la relativa obbligazione era stata (già) integralmente soddisfatta dalla contribuente, adempimento, questo, dal quale conseguiva (con l’estinzione della stessa obbligazione) l’acquiescenza alla pretesa impositiva; 2.

–la Società agricola Nuova Fornaca s.s., ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi; -l’Agenzia delle Entrate resiste con contro ricorso. Considerato che: 1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, ed agli artt. 1176 e ss. cod. civ., deducendo, in sintesi, che dall’adempimento dell’obbligazione portata dall’atto impositivo – finalizzato a prevenire l’applicazione della sanzione prevista (per omesso versamento) nel rispetto del termine assegnato (di gg. 60) – il giudice del gravame non avrebbe potuto desumere alcuna acquiescenza alla pretesa impositiva che, difatti, era stata tempestivamente contestata con la proposizione della relativa impugnazione giudiziale; - il secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,ripropone la denuncia di violazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, sull’assunto che erroneamente il giudice del gravame aveva evocato, ai fini della rilevata inammissibilità, il disposto di cui all’art. 21, cit., venendo così in rilievo disposizione di natura processuale volta a predeterminare (a pena di inammissibilità) il solo termine concesso per la proposizione del ricorso, e dalla quale alcuna ulteriore implicazione avrebbe potuto trarsi quanto al previo adempimento del debito; 2.

–in via pregiudiziale, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso articolata dalla controricorrente che (impropriamente) ascrive il perfezionamento della notifica, a latere del notificante, alla data di spedizione dell’atto a mezzo del servizio postale (per l’appunto in data 5 giugno 2020) quando invece, nella fattispecie, deve aversi riguardo alla anteriore (e utile) data (del 4 giugno 2020) in ragione della consegna dell’atto, per la sua notifica, allo stesso ufficiale giudiziario (v. la stampigliatura meccanografica apposta in calce all’atto in data 4 giugno 2020); 3.

– tanto premesso, i due motivi di ricorso – che sottendono distinti profili di una medesima quaestio iurisdi fondo – sono fondati e vanno accolti; 3.1 –con riferimento all’imposta di registro (alla cui disciplina rinvia il d.lgs. n. 347 del 1990, art. 13, comma 1, quanto alle imposte ipocatastali), il d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,agli artt. 54, comma 5, e 55, comma1, prevede (giustappunto) un termine (di 60 giorni) per il pagamento dell’imposta, tanto che la Corte (v. Cass., 15 giugno 2010, n. 14390) ha rilevato - in relazione all’abrogazione del dello stesso d.P.R.n. 131/1986, art. 70, da parte del d.lgs. 18 dicembre 1997, n.473, art. 1, -una «continuità normativa» tra la previgente disposizione e «la più ampia fattispecie sanzionatoria, riguardante l'omesso o il ritardato versamento di qualsivoglia tipologia di tributo, prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997» (disposizione, quest’ultima, della quale si è, peraltro, rimarcata la portata generale; v. così Cass., 23 aprile 2020, n. 8076;

Cass., 28 marzo 2018, n. 7608; Cass., 4 agosto 2010, n. 18140); - nella fattispecie, pertanto, l’adempimento dell’obbligazione portata dall’atto impositivo risultava (chiaramente) finalizzato ad incidere sul trattamento sanzionatorio (per omesso versamento dell’imposta liquidata), ed un siffatto adempimento non precludeva ex sel’esercizio del potere processuale volto alla contestazione dell’an di quell’obbligazione soddisfatta; - come, difatti, più volte statuito dalla Corte (anche in tema di imposta di registro; Cass., 6 maggio 2021, n. 11923;

Cass., 17 ottobre 2019, n. 26378; Cass., 13 novembre 2014, n. 24239; Cass., 2 luglio 2014, n. 15008; Cass., 11 febbraio 2011, n. 3346; Cass., 27 febbraio 2009, n. 4760; Cass., 15 aprile 2004, n. 7179), (solo) la mancata tempestiva impugnazione dell'atto impositivo lo rende irretrattabile e preclude la possibilità per il contribuente di far valere, attraverso un'istanza di rimborso, il carattere indebito del versamento eseguito ( Cass., 29 novembre 2019, n. 31236; Cass., 31 luglio 2018, n. 20367; Cass., 4 dicembre 2008, n. 28784; Cass., 15 gennaio 2007, n. 672;

Cass., 2settembre 2004, n. 17718; Cass., 2 maggio 1997, n. 3792); 3.2 - peraltro, va rimarcato, lo stesso giudice del gravame ha (correttamente) escluso che, nella fattispecie, la contribuente avesse inteso rinunciare al ricorso accedendo alla definizione (dell’obbligazione tributaria e delle sanzioni) ai sensi del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 15;-né, per vero, vi è stata alcuna definizione delle sanzioni (d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 16, 17), definizione agevolata della contestazione della sanzione amministrativa che, per vero, essa stessa non determinaalcun effetto di acquiescenza o di riconoscimento della fondatezza della pretesa relativa al tributo, la cui possibilità di contestazione resta, quindi, impregiudicata, poiché l'atto di contestazione ed irrogazione delle sanzioni è autonomo rispetto al procedimento di accertamento del tributo cui le sanzioni si riferiscono (Cass., 5 marzo 2021, n. 6126;

Cass., 12 ottobre 2012, n. 17529); 3.3 – in difetto, allora, di ogni atto tipico cui correlare l’acquiescenza del contribuente alla pretesa impositiva, il giudice del gravame alcuna conseguenza avrebbe potuto trarre, in punto di interesse a ricorrere, dall’avvenuto adempimento dell’obbligazione tributaria, per di più in fattispecie connotata da un adempimento espressamente devoluto alla cognizione del giudice dietro tempestiva impugnazione dell’atto impositivo; - come, poi, la Corte ha avuto modo di statuire con riferimento (proprio) alla definizione (del rapporto impositivo e sanzionatorio) di cui al d.lgs. n. 218 del 1997, art. 15, cit., il contribuente che, nei termini per impugnare l'atto impositivo, esegue spontaneamente il pagamento dell'imposta e della relativa sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 218 del 1997, aderendo alla relativa misura agevolativa, assume un comportamento concludente sintomatico della rinuncia ad impugnare il provvedimento impositivo, che, tuttavia, non è più ravvisabile quando il contribuente propone comunque l'impugnazione del suddetto atto, venendo meno la finalità deflattiva dell'agevolazione(Cass., 13 settembre 2024, n. 24696); 4.

– l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte che, in diversa composizione, procederà al motivato esame del merito della controversia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributar