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Ordinanza Interlocutoria — n. 6173/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to new session for public hearing regarding tax collection power expiration and EU law compliance.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6173/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal against a regional tax commission decision, ordering instead a remand to a new public hearing session. The lower court upheld the tax authority's power to collect taxes via Equitalia, noting the expiration of the transitional period for Equitalia and the sufficiency of referencing the underlying assessment notice. The court found the appeal raised significant questions of law regarding EU competition principles that require further examination before a final ruling.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, n. 3 and n. 5 of the Code of Civil Procedure; Art. 1 of D.L. 22 October 2016, n. 193: When an appeal raises decisive questions of law concerning the validity of transitional provisions for tax collection agencies under EU law, the case must be remanded for public hearing to ensure proper judicial review.

Parole chiave

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tax collection power expiration Equitalia transitional period EU competition principles remand for public hearing decisive question of law pagamento degli arretrati notificazione viziata fatture impagate

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, n. 3 and n. 5 of the Code of Civil Procedure
Preliminarmente, si rileva che, con il terzo motivo, il ricorrente ha denunciato, al contempo, omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 1 of D.L. 22 October 2016, n. 193, converted by Law 1 December 2016, n. 225
c iv ., nonché violazione o falsa applicazione dell’art. 1, del d.l.
D.L. 8 April 2013, n. 35, converted by Law 6 June 2013, n. 6464
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Testo completo

to (indirizzo pec per comunicazioni e notifiche del presente procedimento: corradomorrone@ordineavvocatiroma.org ), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO Comune di Avellino, in persona del Commissario Prefettizio pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Amerigo Bascetta, dall’Avv. Berardina Manganiello e dall’Avv. Giovanni Santucci de Magistris, con studio in Avellino (presso gli Uffici dell’Avvocatura Comunale) (indirizzi pec per comunicazioni e notifiche del presente procedimento: amerigo.bascetta@pec.giuffr.it , dina.manganiello@pec.giuffre.it ; giovanni.santucci@pec.giuffre.it ), elettivamente domiciliato presso l’Avv.

Raffaele Porpora, con studio in Roma, giusta ICI IMU RISCOSSIONE CARTELLA DI PAGAMENTO DECADENZA DEL POTERE DI RISCOSSIONEprocura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE E Agenzia delle Entrate – Riscossione, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore(nella qualità di successore ex lege della “Equitalia Sud S.p.A.”, con sede in Roma); INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania – sezione staccata di Salerno il 1 0 settembre 2018, n. 7618/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30 gennaio 2025 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE:

1. Giovanni Sarchiola ha proposto ricorso sulla base di cinque motivi p er la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania – sezione staccata di Salerno il 10 settembre 2018, n. 7618/04/2018, la quale, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento n. 09720150008678400 emessa dalla “Equitalia Sud S.p.A.”, nella qualità di agente della riscossione per la Provincia di Roma, su incarico del Comune di Avellino, in dipendenza di avviso di accertamento n. 1990 del 16 luglio 2013 per omesso versamento dell’ICIrelativa all’anno 2009, in relazione a d ue fabbricat i ubicat i in Avellino alla Via San Tommaso n. 21, nonché ad un terreno ubicato in Avellino alla Contrada Palombi, ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti delComune di Avellino e dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (succeduta lite pendente alla “Equitalia Sud S.p.A.”) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Avellino il 19 aprile 2016, n. 608/05/2016, con compensazione delle spesegiudiziali.

2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure –che aveva respinto il ricorso originario del contribuente - sul rilievo che l’agente della riscossione poteva avvalersi del servizio postale per la notifica della cartella di pagamento; che la proroga del potere di riscossione alle società del gruppo “Equitalia”non contrastava coi principi comunitari, trattandosi di situazione transitoria cessata per effetto dell’entrata in vigore del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 , sullo scioglimento ex lege senza liquidazione di tali società e sul subentro a titolo universale dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione nei relativi rapporti atti e passivi, anche processuali; che la motivazione della cartella di pagamento successiva ad un atto impositivo poteva limitarsi a contenere gli estremi di quest’ultimo senza allegarlo e,nella specie, poi, conteneva il richiamo del ruolo esattoriale e dell’avviso di accertamento presupposto; che il termine di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento per l’ICI relativa all’anno 2009 era stato ampiamente rispettato.

3. Il Comune di Avellino ha resistito con controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate – Riscossione si è tardivamente costituita per la sola partecipazione dell’eventuale udienza di discussione. CONSIDERATO CHE:

1. Preliminarmente, si rileva che, con il terzo motivo, il ricorrente ha denunciato, al contempo, omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. c iv ., nonché violazione o falsa applicazione dell’art. 1, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc. c iv . , con riguardo al passo della sentenza impugnata che concerne l’eccepita decadenza del potere di riscossione in capo ad “Equitalia Sud S.p.A.” sul presupposto dell’illegittimità delle proroghe ex legedell’affidamento (in particolare, della proroga stabilita col d.l. 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 6464) per contrarietà ai principi del diritto unionale in materia di libera concorrenzae di servizi di interesse economico generale.

2. Pertanto, valutandosi l a rilevanza decisoria della predetta questione, che assume un’indubbia valenza nomofilattica, si rende opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. P.T.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025. LAPRESIDENTE Dott.ssa Angelina-Maria Perrino