Civil procedure dismissed: lawsuit against tax agency for extinguished judgment declared void by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished following a prior ruling that the case had been definitively resolved. The lower court found that the insertion of the case into a specific list under the 2023 decree documented the regular definition of the dispute, thereby triggering automatic extinction under Article 1, paragraphs 198 and 200, of Law No. 197/2022. Consequently, the appeal against the tax agency's decision was dismissed as the underlying litigation no longer existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 198 e 200, della legge n. 197 del 2022; When a case is listed in the statutory register for extinction of proceedings, the process is automatically extinguished, barring any further litigation on the same merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.38599/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro EDISON SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato AGOSTINO ROCCO, unitamente all'avvocato LOGOZZO MAURIZIO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIAn.2040/19/ 2019 depositata il 13/05/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 27/02/2025