Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to lack of opposition to tax debt declaration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil proceedings extinct after the tax authority submitted a declaration of debt extinction to the court. The plaintiff, a company, failed to request the scheduling of an audience within the statutory timeframe provided by the new tax law. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 186-200, Legge 197/2022; Art. 391, comma 3, Codice di Procedura Civile: The extinction of proceedings occurs automatically when the tax authority declares the debt extinguished without opposition, unless the opposing party requests a hearing within the prescribed period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11370/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro GRUPPO D'EGIDIO SRL, rappresentato e difeso dall’avvocato RENDINA SIMONA, unitamente all'avvocato CARBONI ANDREA avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 314/ 10/ 2019 depositata il 28/01/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Così deciso in Roma, il 28/02/2025