Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 6091/2025 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to administrative declaration of extinction under new procedural law.

Numero d'incarto Decreto — n. 6091/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished following the tax authority's declaration that the case was resolved under new procedural rules. The tax agency argued that the insertion of the case into an official list documented the regular definition of the dispute and the absence of any denial of the tax assessment. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197/2022; Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13/2023: The insertion of a tax case into the official list of extinguished proceedings constitutes a definitive resolution, automatically terminating the legal process and assigning costs to the advancing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax litigation extinction administrative declaration procedural law 2022 costs allocation tax assessment denial tempestività della tassazione fiscale differimento dell'imposizione ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13/2023
1557/14/2020 depositata il 10/07/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5148/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro ARTISTICA SNC DI FASANINI AM E GALLO M, RAMPI GIOVANNI BATTISTA rappresentati e difesi nel precedente grado di giudizio dall’avvocato FICALORA ANTONINO EDMONDO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 1557/14/2020 depositata il 10/07/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 06/03/2025