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Ordinanza — n. 6046/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal after taxpayer voluntarily extinguishes debt and renounces legal action.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6046/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Antonina Incardona's appeal against a tax authority decision regarding unpaid IRAP taxes. The taxpayer voluntarily extinguished the debt and formally renounced the legal proceedings, which both the tax agencies and the Public Prosecutor accepted. Consequently, the court ruled that the procedural requirements for dismissing the appeal were met under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 306 c.p.c.; When a party voluntarily renounces a legal action and extinguishes the underlying debt, the court must dismiss the appeal upon acceptance by the opposing parties and the prosecutor.

Parole chiave

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voluntary renunciation of appeal extinguishment of tax debt dismissal of tax litigation Civil Procedure Code Art. 306 taxpayer voluntary settlement chiusura della procedura di assistenza giudiziaria abbandono definitivo del procedimento procedimento concluso

Disposizioni normative citate

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Art. 306 c.p.c.
art. 36 d.P.R. 600/1973
La sentenza della C.T.R., dato atto che l’iscrizione a ruolo era derivata dal controllo della dichiarazione della contribuente ai sensi dell’art. 36 d.P.R.
art. 306 c.p
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10300/2017 R.G. proposto da: INCARDONA ANTONINA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 38, presso lo studio dell’avvocato MONCADA GIANLUCA (MNCGLC83E25A089U) rappresentato e difeso dall'avvocato LO GIUDICE SALVATORE (LGDSVT53E30B602K) -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- E CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore (in precedenza Riscossione Sicilia s.p.a) -intimata- avverso SENTENZA di C.T.R. della Sicilia n. 3441/03/2016 depositata il 7/10/2016 Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 3/12/2024 dal Consigliere MAURA NARDIN Uditi il Procuratore generale, nella persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Ceniccola, che conclude per l’estinzione del ricorso;

Udito l’Avv.to dello Stato Lucrezia Fiandaca per l’Agenzia delle Entrate e per l’Agenzia delle Entrate Riscossione, che accettando la rinuncia al ricorso della parte ricorrente, concludono per l’estinzione del ricorso PREMESSO CHE Antonina Incardona ricorre -affidandosi a quattro motivi- avverso la sentenza della C.T.R. della Sicilia, con la quale è stato rigettato l’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza di rigetto del ricorso per l’annullamento della cartella di pagamento n. 29120110020959356, del ruolo esattoriale e dell’avviso di accertamento, per il pagamento della somma di euro 765,93 per omesso versamento di quanto dovuto a titolo di IRAP, per l’anno di imposta 2008.

La sentenza della C.T.R., dato atto che l’iscrizione a ruolo era derivata dal controllo della dichiarazione della contribuente ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 600/1973 e che in tal caso non è prevista la preventiva comunicazione da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’esito del controllo prevista dal terzo comma della disposizione, ha ritenuto che i denunciati vizi della notificazione della cartella fossero sanati per raggiungimento dello scopo, avendo l’interessata tempestivamente impugnato l’atto L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia per le Entrate Riscossione hanno resistito con controricorso.

Il Procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso. RILEVATO CHE: Con memoria del 2 dicembre 2024 la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso, dando atto di avere estinto il debito, come da attestazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione del 2 dicembre 2024; L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione, all’odierna udienza, hanno accettato la rinuncia al ricorso; Nulla ha opposto il Procuratore Generale, concludendo per l’estinzione del processo VISTO: l’art. 306 c.p.c. e ritenuta la regolarità della rinuncia al ricorso e della sua accettazione

P.Q.M.

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