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Ordinanza — n. 6043/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to taxpayer's withdrawal and debt payment, confirming lower court's procedural ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6043/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal against the Regional Tax Court's rejection of the taxpayer's annulment request. The taxpayer had previously withdrawn the appeal after paying the tax debt, a fact accepted by the tax authorities and the Public Prosecutor. Consequently, the court declared the procedural outcome valid based on the withdrawal and debt extinction.

Regesto Legislator

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Art. 306 c.p.c.; When a taxpayer withdraws an appeal and extinguishes the tax debt, the court must declare the appeal inadmissible and the proceedings terminated.

Parole chiave

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tax appeal withdrawal debt extinction Regional Tax Court annulment request procedural dismissal condono delle spese procedurali rinuncia d'eredità ritiro delle conclusioni civili

Disposizioni normative citate

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Art. 306 c.p.c.
VISTO: l’art. 306 c.p.c. e ritenuta la regolarità della rinuncia al ricorso e della sua accettazione
art. 36 d.P.R. 600/1973
La sentenza della C.T.R., dato atto che l’iscrizione a ruolo era derivata dal controllo della dichiarazione della contribuente ai sensi dell’art. 36 d.P.R.
art. 306 c.p
VISTO: l’art. 306 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25028/2016 R.G. proposto da: INCARDONA ANTONINA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 38, presso lo studio dell’avvocato MONCADA GIANLUCA (MNCGLC83E25A089U) rappresentato e difeso dall'avvocato LO GIUDICE SALVATORE (LGDSVT53E30B602K) - ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- E CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore (in precedenza Riscossione Sicilia s.p.a) -intimata- avverso SENTENZA di C.T.R. della Sicilia n. 896/3/2016 depositata il 09/03/2016 Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 3/12/2024 dal Consigliere MAURA NARDIN Uditi il Procuratore generale, nella persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Ceniccola, che conclude per l’estinzione del ricorso;

Udito l’Avv.to dello Stato Lucrezia Fiandaca per l’Agenzia delle Entrate e per l’Agenzia delle Entrate Riscossione, che accettando la rinuncia al ricorso della parte ricorrente, concludono per l’estinzione del ricorso. PREMESSO CHE: Antonina Incardona ricorre -affidandosi a quattro motivi- avverso la sentenza della C.T.R. della Sicilia, con la quale è stato rigettato l’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza di rigetto del ricorso per l’annullamento della cartella di pagamento n. 29120130005429736, del relativo ruolo esattoriale e dell’avviso di 3accertamento, per il pagamento della somma di euro 8.575,67 per omesso versamento di quanto dovuto a titolo di IRPEF ed IVA, per l’anno di imposta 2009.

La sentenza della C.T.R., dato atto che l’iscrizione a ruolo era derivata dal controllo della dichiarazione della contribuente ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 600/1973 e che in tal caso non è prevista la preventiva comunicazione da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’esito del controllo prevista dal terzo comma della disposizione, ha ritenuto che i denunciati vizi della notificazione della cartella fossero sanati per raggiungimento dello scopo, avendo l’interessata tempestivamente impugnato l’atto L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia per le Entrate Riscossione hanno resistito con controricorso.

Il Procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso. RILEVATO CHE: Con memoria del 2 dicembre 2024 la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso, dando atto di avere estinto il debito, come da attestazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione del 2 dicembre 2024; L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione, all’odierna udienza, hanno accettato la rinuncia al ricorso; Nulla ha opposto il Procuratore Generale, concludendo per l’estinzione del processo. VISTO: l’art. 306 c.p.c. e ritenuta la regolarità della rinuncia al ricorso e della sua accettazione

P.Q.M.

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