Cassation court dismisses appeal due to taxpayer's withdrawal and debt payment, confirming lower court's procedural ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal against the Regional Tax Court's rejection of the taxpayer's annulment request. The taxpayer had previously withdrawn the appeal after paying the tax debt, a fact accepted by the tax authorities and the Public Prosecutor. Consequently, the court declared the procedural outcome valid based on the withdrawal and debt extinction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 306 c.p.c.; When a taxpayer withdraws an appeal and extinguishes the tax debt, the court must declare the appeal inadmissible and the proceedings terminated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25028/2016 R.G. proposto da: INCARDONA ANTONINA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 38, presso lo studio dell’avvocato MONCADA GIANLUCA (MNCGLC83E25A089U) rappresentato e difeso dall'avvocato LO GIUDICE SALVATORE (LGDSVT53E30B602K) - ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- E CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore (in precedenza Riscossione Sicilia s.p.a) -intimata- avverso SENTENZA di C.T.R. della Sicilia n. 896/3/2016 depositata il 09/03/2016 Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 3/12/2024 dal Consigliere MAURA NARDIN Uditi il Procuratore generale, nella persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Ceniccola, che conclude per l’estinzione del ricorso;
Udito l’Avv.to dello Stato Lucrezia Fiandaca per l’Agenzia delle Entrate e per l’Agenzia delle Entrate Riscossione, che accettando la rinuncia al ricorso della parte ricorrente, concludono per l’estinzione del ricorso. PREMESSO CHE: Antonina Incardona ricorre -affidandosi a quattro motivi- avverso la sentenza della C.T.R. della Sicilia, con la quale è stato rigettato l’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza di rigetto del ricorso per l’annullamento della cartella di pagamento n. 29120130005429736, del relativo ruolo esattoriale e dell’avviso di 3accertamento, per il pagamento della somma di euro 8.575,67 per omesso versamento di quanto dovuto a titolo di IRPEF ed IVA, per l’anno di imposta 2009.
La sentenza della C.T.R., dato atto che l’iscrizione a ruolo era derivata dal controllo della dichiarazione della contribuente ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 600/1973 e che in tal caso non è prevista la preventiva comunicazione da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’esito del controllo prevista dal terzo comma della disposizione, ha ritenuto che i denunciati vizi della notificazione della cartella fossero sanati per raggiungimento dello scopo, avendo l’interessata tempestivamente impugnato l’atto L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia per le Entrate Riscossione hanno resistito con controricorso.
Il Procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso. RILEVATO CHE: Con memoria del 2 dicembre 2024 la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso, dando atto di avere estinto il debito, come da attestazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione del 2 dicembre 2024; L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione, all’odierna udienza, hanno accettato la rinuncia al ricorso; Nulla ha opposto il Procuratore Generale, concludendo per l’estinzione del processo. VISTO: l’art. 306 c.p.c. e ritenuta la regolarità della rinuncia al ricorso e della sua accettazione
P.Q.M.
D